FIRENZE. Si chiama Pit, è lo strumento urbanistico fondamentale della Toscana: un documento di centinaia di pagine che contiene indicazioni di principio, ma anche vincoli e prescrizioni concrete per chi costruisce e per chi autorizza e controlla. Vediamo le principali. Il fattore decisivo: se la convenzione col Comune c'è stata o no Le perplessità dei Verdi e delle associazioni: ci sono troppi varchi Aree a interesse paesaggistico. In queste aree (oltre metà del territorio toscano), i nuovi insediamenti non dovranno - vedi anche l'articolo sopra sul codice Regione-Governo - genericamente "armonizzarsi" con il paesaggio, ma rispettare le sue caratteristiche. Tutto ciò si realizza rispettando le prescrizioni che saranno contenute nella pianificazione paesaggistica che tutti gli enti sono tenuti a fare. Questa pianificazione introduce delle prescrizioni sia di carattere edilizio (tipologia delle costruzioni, materiali) che urbanistico (allineamenti degli edifici, arredo urbano ecc). In via transitoria e in attesa che questo lavora venga compiuto, il Pit impone che le indicazioni di tutela della qualità dei paesaggi previste nei Piani territoriali delle Province vengano automaticamente trasferite nei piani comunali. Le altre aree. Se un Comune effettua delle scelte non condivisibili, la Regione Toscana, esaurita ogni altra possibile mediazione, può mettere in moto la Conferenza Interistituzionale costituita da tre membri nominati dalla Regione, tre dalle Province e tre dai Comuni. La Conferenza esprime un parere e, in caso di bocciatura, la Regione Toscana può porre una salvaguardia, bloccando così il progetto. Ma sull'efficacia di questo strumento vengono avanzati dei dubbi, soprattutto da Verdi e associazioni, come conferma la portavoce Margarita Signorini. La montagna. Secondo gli ambientalisti, anche la divisione tra città e aree rurali è troppo schematica e lamentano la mancanza di indicazioni sulle zone di montagna che necessiterebbero di norme specifiche. La Via, ma non la Vas. La legislazione toscana incorpora nella Valutazione di impatto ambientale (Via) anche la Vas (Valutazione ambientale strategica) al contrario di quanto prevede la normativa europea. La Via, infatti, tiene conto di fattori sociali ed economici che possono «compensare», nella valutazione finale la presenza di pesanti controindicazioni di carattere ambientale. «Accorpando la Vas nella Via - si osserva - è più facile far passare operazioni discutibili». Lottizzazioni fuori città. Con il Pit saranno proibiti gli "svillettamenti" fuori dalle aree urbane. Non si potrà più realizzare piccoli gruppi di residenze in aree isolate e prive di servizi. «Una norma - spiegano in regione - che renderebbe impossibile la progettazione di un nuovo caso Monticchiello». Durata dei piani. Il Pit introduce una scadenza per la validità dei piani urbanistici, che non rimarranno in vigore senza limiti temporali. Il trascinamento. Viene abolito il concetto di trascinamento che trasferisce in modo automatico nei nuovi piani le previsioni contenute nei vecchi piani e non ancora realizzati. Opere a mare. Il Pit vieta la realizzazione di opere a mare (moli, rotonde) che non siano di difesa della costa oppure opere marittime. Centri commerciali. Scatta il divieto per la realizzazione di grandi contenitori commerciali in aree non edificate. Piani di miglioramento agricolo. I regolamenti attuativi della legge 1 del 2005, attualmente all'esame delle commissioni regionali, modificano la disciplina della costruzione di nuovi edifici residenziali rurali. In presenza anche di una ridotta estensione di terreno agricolo, i Pma prevedevano la possibilità di costruire edifici di 110 metri quadri di superificie utile abitabile, salvo un esplicito divieto del Comune. Una norma che ha fatto spuntare villette un po' ovunque nella campagna toscana. Con l'approvazione dei regolamenti attuativi, questa facoltà resterà due condizioni: che il Comune la autorizzi espressamente nel proprio territorio e che il richiedente sia un imprenditore agricolo professionale. Annessi agricoli. Gli annessi che saranno autorizzati d'ora in poi dovranno essere rimossi quando non più utilizzati e potranno essere mantenuti non oltre la scadenza del Piano di miglioramento (10 anni), salvo che non siano ancora utili all'azienda agricola. Per i vecchi annessi non scatta quest'obbligo di demolizione, ma non potranno più essere automaticamente trasformati in residenze civili o turistiche. Regime transitorio. Cosa succede nel caso che quanto già previsto dal Piano non sia ancora costruito? Se si tratta di un intervento edilizio diretto come la realizzazione di un edificio in una zona urbana di completamento, il diritto non può essere revocato, a meno che non intervenga un «rilevante, immediato e concreto interesse pubblico» (ad esempio la realizzazione di una strada o il pericolo di una frana). Questo caso riguarda quasi tutti gli edifici singoli che non hanno bisogno di un piano attuati-vo. In presenza di più costruzioni e di piani di lottizzazione, se si ravvisa un contrasto con il Pit o una incoerenza con il nuovo piano comunale in via di realizzazione, la previsione può essere revocata se la proposta di convenzione non è ancora stata firmata dal Comune. Successivamente alla stipula della convenzione che da il via libera ai lavori, il cantiere può essere bloccato solo nel caso che scatti la tutela di un bene archeologico e monumentale.