Proprietà industriale: il tribunale di Milano apre la strada alla piena protezione dei «disegni» come opere dell'ingegno Il provvedimento emesso dalla Sezione specializzata è destinato a fare storia nella giurisprudenza e sferzami duro colpo all'industria della contraffazione, rendendo più ampia ed efficace la tutela di questi prodotti sul nostro territorio. Il caso riguarda l'importazione in Italia dalla Cina di sedie identiche alla sedia icona del design creata da Verner Panton nel 1959. Il Tribunale milanese ne ha ordinato il sequestro in via cautelare, affermando che alla «Panton Chair» deve essere riconosciuto quel "valore artistico" richiesto dalla legge sul diritto d'autore (articolo 2, n. 10) per la protezione delle opere di design. La soluzione potrà forse apparire banale per chi è abituato culturalmente ad apprezzare i prodotti di design, ad ammirarli nei Musei d'arte contemporanea, a riconoscerli nelle case e ad aspettarne le continue evoluzioni. Invece, per molti anni si è vissuta la paradossale situazione per cui, proprio nella patria del design, opere oggetto di culto da parte degli addetti ai lavori, non trovavano la dovuta tutela. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9501, con cui è stata recepita la Direttiva 9871Ce, al design veniva riconosciuta tutela giuridica solo se oggetto di registrazione brevettuale (con evidenti controindicazioni in fatto di durata, investimento economico, estensione territoriale della tutela), ovvero, alternativamente, come opera protetta dal diritto d'autore purché il suo valore artistico fosse "scindibile" dal carattere industriale del prodotto. Il che, secon-do;la giurisprudenza, non accadeva praticamente mai. Al design è stato negato l'accesso alla tutela aforistica, anche in casi di opere di fama mondiale, come la chaise longue disegnata da Le Corbusier. La speranza di un'apertura nei primi anni Novanta, relativa a un disegno su tessuto (Cassazione) sentenza n. 707790), si è poi rivelata vana, considerando che la giurisprudenza ha continuato a negare protezione ad opere diverse dai disegni bidimensionali. Quest'orientamento è proseguito anche dopo le novità del D.lgs 9501 il quale ha incluso nella legge sul diritto d'autore «le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Le prime pronunce successive alla modifica hanno negato tutela ad alcuni modelli disegnati da Le Corbusier perché, seppur dotati di carattere creativo, sono stati ritenuti privi di quel «valore artistico che pare presupporre qualcosa di più che la semplice gradevolezza estetica», o perché costituiti «da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala» (Tribunale Monza, ordinanza 23 aprile e 16 luglio 2002). Il Tribunale di Milano si discosta da queste interpretazioni dell'articolo 2, n. 10, affermando, da un lato, che la sussistenza del "valore artistico" di un'opera di design non viene meno per il carattere necessariamente industriale del prodotto; dall'altro, che si deve valutare la percezione che dell'opera «possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali». Nel caso della Panton Chair, la circostanza che molti musei d'arte contemporanea la includano nelle loro collezioni conferma per il Tribunale chetale opera possiede un significato e un valore capaci di catturare un interesse oggettivamente esteso anche a un pubblico più ampio dei soli consumatori di design. La decisione del Tribunale costituisce un notevole passo avanti, dunque, perché accorda almeno alle opere di design più "famose" una tutela adeguata. Avrebbe forse dovuto considerarsi che l'ambito da esaminare per l'accertamento del "valore artistico" dovrebbe essere proprio quello del design, all'interno del quale il giudice dovrebbe ricercare gli elementi di conferma della presenza di un quid pluris, rispetto al semplice carattere creativo. I principi Le opere di design II decreto legislativo n. 95 del 2001 ha incluso nella legge sul diritto d'autore «le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». In linea teorica dunque i "disegni" rientrano nella sfera del diritto d'autore purché presentino un carattere innovativo e siano riconoscibili dal punto di visto culturale La protezione In genere però in tribunale il design otteneva finora tutela giuridica solo se oggetto di registrazione brevettuale o in alternativa e raramente, come opera protetta dal diritto d'autore purché il suo valore artistico fosse "scindibile" dal carattere industriale del prodotto