Vorrei sapere in che modo la regione in cui risiedo, la Toscana, si è mossa per attuare una politica di tutela dei beni culturali e quali ripercussioni ha avuto l'applicazione del Codice Urbani in relazione ai provvedimenti regionali. E.G. Risponde Matteo De Donatis Molte delle questioni indicate dal lettore, riguardo alla regione Toscana, si trovano nella legge regionale n. 19 del 31 gennaio 2005 - Norme sul sistema regionale dei beni culturali (Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 8 del 7 febbraio 2005). In particolare al capo I - disposizioni generali, l'art. 1 indica le finalità della legge in questione. Si legge immediatamente la connessione col Codice Urbani laddove si afferma che la regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali a essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)É'. Ancora al capo II - Rapporti con lo stato, gli enti locali, e con gli altri soggetti, l'art. 3, comma 1, indica la necessità di collaborazione fra la giunta regionale e lo stato ai seguenti fini: a)conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del dlgs 422004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale; b)organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del dlgs 422004; c)organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del dlgs 422004, e individuazione di adeguate forme di gestione; d)individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela'. All'art. 4, comma 2, si sottolinea invece la necessità di interazione fra la giunta regionale e gli enti locali, in particolare riguardo all'art. 3, comma 1, lettera d) della suddetta legge regionale e in relazione all'art. 112 del Codice Urbani. Infine si vedano gli art. 5 e 6, i quali testimoniano l'indirizzo preso dalla regione nel tentativo di legare insieme varie entità (istituzioni universitarie e culturali, privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, ecc.) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile nella conoscenza e tutela del proprio patrimonio.
Regione Toscana. Quesitario - Beni culturali
La regione Toscana ha adottato la legge regionale n. 19 del 31 gennaio 2005, che stabilisce le norme per la tutela dei beni culturali. La legge si connette al Codice Urbani, che attribuisce alla regione Toscana le funzioni di valorizzazione e tutela dei beni culturali. La legge prevede la collaborazione tra la giunta regionale e lo stato, gli enti locali e altri soggetti per la tutela del patrimonio culturale. La legge richiede l'interazione tra la giunta regionale e gli enti locali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione. La legge prevede anche l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo