Sono un cittadino di Aquileia e mi è stato detto che da alcuni mesi è stata varata una nuova legge volta a promuovere l'incremento del turismo nella nostra zona. Vorrei avere dei precisi riferimenti normativi. P.G. Risponde Matteo De Donatis Il lettore si riferisce alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18. Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area (Gazzetta Ufficiale - 3» serie speciale - regioni n. 49 del 9122006). La regione Friuli-Venezia Giulia, nel suo Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 agosto 2006, ha reso noto che l'area di Aquileia è stata identificata come patrimonio culturale fondamentale per l'identità del Friuli-Venezia Giulia' (art. 1, comma 1). Per realizzare il supporto e lo sviluppo di tale area la regione assume l'iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge' (art. 1, comma 2). Viene così creata la Fondazione Aquileia', volta a valorizzare il patrimonio archeologico e urbanistico. Lo statuto della fondazioneÉ prevedere tra i suoi compiti: a)la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attività di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)É b)la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territorialeÉ c)lo sviluppo del turismo culturale dell'areaÉ d)il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 422004É' (art. 3, comma 1). Come sottolinea poi l'art. 5, comma 2, per realizzare i compiti evidenziati all'art. 3, vanno rispettate le disposizioni speciali del capo V-bis della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, inserito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 32001'. L'art. 6 indica in che modo la regione deve adoprarsi per fornire il proprio contributo alla fondazione. L'art. 8 afferma che sono e restano abrogate le disposizioni derivanti dalle leggi regionali degli anni Ô70 e Ô80 (legge regionale 10 agosto 1970, n. 33; legge regionale 12 maggio 1977, n. 25; legge regionale 13 giugno 1988, n. 47). Infine l'art. 9 detta le disposizioni in materia finanziaria: regolamenta e programma la gestione economica della fondazione per il triennio 2006-2008
Fondazione Aquileia
La regione Friuli-Venezia Giulia ha varato una legge regionale n. 18 del 25 agosto 2006 per promuovere l'incremento del turismo nella zona di Aquileia. La legge istituisce la Fondazione Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche e private, per valorizzare il patrimonio archeologico e urbanistico. Lo statuto della fondazione prevede piani a carattere pluriennale per la ricerca, lo sviluppo del turismo culturale e il cofinanziamento degli interventi attuati. La regione deve fornire il proprio contributo alla fondazione e le disposizioni finanziarie sono regolate dall'art. 9. La legge abroga le disposizioni derivanti dalle leggi regionali degli anni '70 e '80.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo