COME risulta evidente dall'articolo pubblicato su «La Repubblica» in relazione all'accordo fra Regione ed enti locali in Toscana, la prima è fermissima nell'assegnare ai Comuni il ruolo di tutori del paesaggio. Quasi che esso fosse un fatto municipale e non nazionale (art. 9 della Costituzione). Pongo due ordini di problemi: a) possono (e vogliono) i Comuni fronteggiare validamente con una mano la febbre edilizia che sta alzando gru ovunque, visto che, con l'altra mano, incassano fondi cospicui dalla medesima? Contraddizione palese, ammessa dallo stesso presidente Martini; b) questa autotutela municipale è costituzionalmente corretta? Soltanto la Regione Toscana sostiene che il Titolo V della Costituzione del 2001 (improvviso e affrettato pasticcio di fine legislatura) ha previsto che Stato, Regioni, Enti locali siano «equiordinati», cioè che nessuno possa interferire negli atti dell'altro. In altre regioni invece si è legiferato dopo il Titolo V mantenendo alcuni chiari valori gerarchici (ad es. la Provincia sui Comuni). Di recente poi, con la sentenza n. 18206 e con altre successive, la Corte costituzionale ha ribadito la sovraordinazione nella attività pianificatoria della Regione sulle Province e di queste ultime sui Comuni, testualmente «secondo un modello rigidamente gerarchico». ESSA va rispettata, anche per ragioni funzionali, oppure è una entità trascurabile? V'è di più. Il Codice dei beni culturali e paesistici prescrive alle Regioni di redigere piani paesaggistici dettagliati. La Corte costituzionale ha stabilito che tali piani devono essere formati dalla Regione, in collaborazione coi Ministeri dei Beni Culturali e della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, e riguardare l'intero territorio regionale. Per il Codice è ammessa la sub delega ai Comuni soltanto laddove i piani paesaggistici regionali siano stati formati d'intesa coi due Ministeri, e gli strumenti urbanistici comunali siano stati adeguati a tali piani paesaggistici. Anche in quel caso resterà peraltro vincolante il parere della Soprintendenza circa il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Fino a quando la pianificazione paesaggistica regionale non sarà stata adeguata alle disposizioni del Codiceper contenuti, efficacie, ambito di riferimento le Soprintendenze possono «annullare» (per motivi non soltanto di legittimità, ma anche di merito) le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalle Regioni, ovvero dai soggetti istituzionali da queste subdelegati. Infine, ai sensi del Codice, resta intatta la competenza sia del Ministero per i beni e le attività culturali che della Regione di ordinare la sospensione di qualsiasi lavoro iniziato su qualsiasi immobile, anche non previamente «vincolato», che risulti «capace di recare pregiudizio al paesaggio». Valgono tali regole per l'assessore Conti? A sentirlo e a leggerlo, sembrerebbe di no. Probabilmente le considera«neo-centraliste». Sinora, però, esse valgono, per tutti. Il cemento e l'asfalto avanzano anche in Toscana al grido «II paesaggio non è un museo!» Come dire, lasciate fare a noi. Altro che «la Repubblica tutela il paesaggio, ecc. ecc» presidente del Comitato per la Bellezza