Corrado Sforza Fogliani è presidente Confedilizia I beni immobili storico artistici (quelli con decreto di vincolo, quantomeno) potrebbero definirsi come beni «a proprietà attenuata». I vincoli e gli obblighi da cui essi sono gravati, infatti, ne affievoliscono i diritti proprietari, anche visti alla luce del precetto costituzionale (e della «funzione sociale» che la proprietà deve, per quanto esso stabilisce, svolgere). L'esecuzione di opere e lavori «di qualunque genere», intanto, è soggetta a specifica approvazione da parte della competente Soprintendenza (ciò che, molte volte, si risolve nell'inutilizzabilità dei beni a fui economici pieni). E poi, c'è tutta una serie di interventi che sono in modo assoluto vietati dal Codice dei Beni culturali (fra essi, perfino il semplice «uso» non compatibile con il carattere storico-artistico di questi immobili, anche se esso non comporta variazione, o alterazione, di sorta nel singolo bene). Ancora, basti dire che i proprietari di beni vincolati debbono perfino notificare alla Soprintendenza la locazione dei loro beni, pena la possibile condanna fino - addirittura - a 1 anno di reclusione. Senza parlare, poi, della prelazione in caso di compravendita che per questi immobili compete a Stato ed enti locali (e tale, nella gran parte dei casi e come ben noto, dallo svilirne fortemente il valore). La gravità di questi vincoli l'ha riconosciuta anche il ministro Rutelli in un recente Convegno dell'Adsi (Associazione dimore storiche italiane) e, prima ancora, in un messaggio ad un Convegno della Confedilizia («Le dimore storiche sono soggette a vincoli che le rendono non commerciabili e, soprattutto, che comportano onerosi interventi di tutela»). Per cui le, sempre più ridotte, agevolazioni fiscali di cui gli immobili in questione godono, appaiono - a ben vedere - una limitata forma di indennizzo, a fronte dei gravosi vincoli imposti. Al pari, deve essere considerata un indennizzo e basta, la relativa libertà contrattuale in materia locatizia che il legislatore del '98 ha riconosciuto per questi beni (ai quali - come ben noto - si applica, nella materia accennata, la sola normativa del Codice civile). Fra l'altro, anche per questi immobili - ma per questi in modo particolare. stante il loro attuale, particolare regime tributario - è in vista un forte aggravio fiscale, se passerà l'idea di pervenire in via definitiva alla realizzazione di un Catasto patrimoniale (anziché reddituale), per di più con l'intervento dei Comuni nella fissazione delle rendite (e cioè - paradossalmente - della base imponibile della loro maggiore fonte di entrata tributaria, l'Ici).