Nei giorni di sciopero dei giornalisti, ho appreso da un telegiornale locale che a Cagliari era in corso di svolgimento un convegno sulla pianificazione urbanistica, la tutela dell'ambiente e il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti Locali, organizzato dalla Regione e dal Tar Sardegna. Fra i partecipanti e relatori, oltre ai magistrati del Tar di Cagliari e di altri Tar, anche il presidente del Consiglio di Stato, alcuni professori di diritto amministrativo e, naturalmente il presidente Soru e il suo assessore all'Urbanistica. Poiché mi è parso singolare che, in pendenza dei termini di impugnazione del Piano paesaggistico regionale (che scadranno ai primi di novembre) il Tar Sardegna, che potrebbe essere chiamato a decidere eventuali ricorsi, sieda allo stesso tavolo di una delle (eventuali) parti in causa la Regione, finanziatrice del convegno e non conoscendo peraltro gli esiti di tale convegno al quale i molti interessati (Comuni e Province in primo luogo) non erano presenti, vorrei fare qualche osservazione tecnica sul contenuto del Piano, perché sia chiaro che non è tutto oro quello che luce. Ho già avuto modo di dire che le leggi regionali, anche se emanate da Regioni a statuto speciale e con competenza primaria in alcune materie, non debbono infrangere i principi posti dalle leggi-quadro dello Stato. E infatti la legge regionale sarda n.8 del 2004, con cui è stato avviato il Piano paesaggistico, si è correttamente richiamata all'art.135 del Codice Urbani sui beni culturali e del paesaggio, affermando di voler attuare quanto in esso disposto. Ma il risultato mi sembra che si discosti in parte dall'impianto e dalla «ratio» della legislazione nazionale. Infatti l'art. 136 del Codice Urbani dispone, oltre alla protezione dei beni archeologici e culturali in senso stretto, nonché delle bellezze panoramiche tali da poter costituire «un quadro», anche (letta), la tutela «di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica»: tale unico paragrafo può quindi richiamarsi la salvaguardia delle coste stabilita dal Piano paesaggistico sardo. Tale norma tuttavia, stante l'inciso «cospicui caratteri di bellezza naturale», non può includere la tutela indifferenziata di un'intera zona artificialmente considerata omogenea, quale la zona costiera presa in considerazione dal piano regionale, perché, se la «bellezza naturale» da ammirare è ammissibile a distanza ravvicinata dal mare, non sembra in ogni e qualunque caso ravvisatine per la profondità di due chilometri dalla costa (e addirittura fino a cinque), cioè per zone di anonima campagna dalle quali il mare non è visibile forse neppure con potentissimi cannocchiali. La tutela del paesaggio, nello spirito dell'ari 136 della legge statale, non sembra dunque possa essere indiscriminatamente esteso, in sede locale, soltanto in funzione dei chilometri, al di fuori di qualsivoglia coinvcolgimento «estetico» del territorio vincolato, che deve piuttosto essere valutato caso per caso, e non con una irragionevole fascia unica. Il piano afferma poi enfaticamente di voler tutelare le colture storiche e tradizionali, e, in questo contesto, vieta la costruzione di edifici che non siano strettamente collegati alla coltura dei fondi agricoli, incidendo sostanzialmente, con un vincolo legale, sul diritto di proprietà. Ciò sarebbe ragionevole se la Sardegna fosse costellata, come la pianura padana, di fattorie e campi intensamente coltivati, che richiedono la presenza dell'uomo sulla terra. Ma le colture della Sardegna non richiedono, né storicamente, né all'atto pratico, tale presenza. In particolare la coltura dell'ulivo, prevalente nel sassarese, ha necessità di poche giornate lavorative, di solito una ventina al massimo fra aratura, spollonatura, irrorazioni medicinali, raccolta; analogamente nessuna presenza colonica è richiesta per i sughereti galluresi, sfruttabili ogni sette-dieci anni, ma tutti i proprietari di appezzamenti grandi e piccoli hanno sempre cercato di avere una casa nella loro terra per l'uscita di fine settimana. Quanto a pastori e allevatori, gli stessi vengono relegati entro muretti a secco luoghi ideali di aggressioni e su strade polverose (vietatissimo l'asfalto), allorché è notorio che solo la intensificazione e il miglioramento del sistema viario è fonte di civiltà e di ricchezza. Non a caso l'Impero Romano ha costruito strade e strade, che ancora esistono. Le incongruenze non si fermano qui, ma lascio ad altri rilevarle. Mi limito ad osservare che la minacciata espropriazione di terreni costieri comunque vincolati non mi sembra prospettabile, perché la relativa previsione contenuta nella legislazione nazionale riguarda esclusivamente i beni considerati nella prima parte del Codice (archeologici o culturali in senso stretto), alla cui miglior fruizione da parte del pubblico è finalizzata, mentre la stessa previsione non è riportata per i beni paesaggistici considerati nella seconda parte, per espropriare i quali dovrebbe comunque essere progettata un'opera pubblica (l'espropriazione di un bene privato è sempre finalizzata alla costruzione di un'opera pubblica), e ciò sarebbe incompatibile con l'assoluta inedificabilità degli stessi, per i quali non può essere certamente ipotizzata la destinazione ad usi civici, cioè a una sorta di diritti parafeudali per la cui «liquidazione» lavorano appositi commissari, proprio con il fine di estinguerli definitivamente. E non certo di crearne di nuovi. Consigliere di cassazione