Affidamenti in house: l'intervento del T.a.r. Lazio Il T.a.r. Lazio, con la recente sentenza n. 7373 del 2006, è intervenuto sul tema della gestione dei beni culturali, fornendo un ulteriore contributo alla ricostruzione del complesso, nonché tanto dibattuto, istituto dell'affidamento in house. La vicenda in questione riguarda i casi di legittimità dell'affidamento della gestione di servizi pubblici da parte di un ente locale a una s.p.a. a capitale interamente pubblico. Il ricorso è stato proposto da alcune imprese (Ara s.n.c. e società consortili) operanti nel settore del restauro, della conservazione dei beni culturali e, in particolare, in quello della progettazione e della direzione dei lavori di opere pubbliche avverso due provvedimenti del comune di Roma riguardanti il servizio di valorizzazione dei beni culturali. Le società ricorrenti hanno impugnato due delibere comunali del 2005 (del. n. 286 e n. 663) riguardanti, rispettivamente, l'acquisizione dell'intero capitale della società Zètema Progetto Cultura s.r.l. da parte del comune di Roma e l'approvazione del contratto di servizio tra l'ente pubblico e la stessa società, relativo alla fornitura dei servizi di progettazione, conservazione, manutenzione, documentazione e catalogazione dei beni culturali (mobili e immobili) del comune. Impugnando tali atti, Ara s.n.c. e le società consortili hanno dedotto la violazione della normativa sugli appalti pubblici di lavori e di servizi (legge n. 109 del 1994, il d.lgs. n. 30 del 2004 e il d.lgs. n. 157 del 1995) e, in particolare, dell'art. 113, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 2672000, nonché degli articoli del Codice Urbani riguardanti la valorizzazione. Il T.a.r. Lazio ha accolto il ricorso, affermando che è illegittimo il provvedimento con cui un ente locale (rectius il comune di Roma) affida, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ad una società interamente partecipata dallo stesso comune (rectius Zètema) i lavori di progettazione, conservazione, manutenzione e catalogazione dei beni culturali. L'art. 115, co. 3, lett. a del d.lgs. n. 4204, infatti, nel disciplinare le modalità di gestione dei beni culturali, afferma che la modalità di affidamento diretto può trovare legittima applicazione esclusivamente per il servizio afferente la valorizzazione degli stessi beni sotto il profilo della promozione e del sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, e non già - in assenza di specifiche norme derogatrici - per ogni attività di progettazione e di restauro da parte dell'ente locale o per lavori pubblici che restano disciplinati dalle relative norme. Perciò, per quanto la giurisprudenza configuri in modo ampio i margini di discrezionalità tecnica sussistenti in capo all'ente affidante riguardo alla scelta tra affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e l'affidamento in house, "[..] l'opzione per uno piuttosto che per un altro modulo organizzativo - come chiarito dal T.a.r. Lazio - non deve avvenire in astratto, ma in relazione al concreto progetto di gestione del servizio, all'analisi delle specificità della disciplina dei beni o servizi oggetto di affidamento, nonché alla luce di esperienze pregresse ritenute favorevoli".