Un Comune non può vendere un terreno o un immobile di sua proprietà se la Sovrintendenza archeologica lo ha vincolato. Il terreno in questione presenta emergenze di età pre e protostoriche ritenute meritevoli di indagini approfondite e indispensabili all'eventuale rimozione del vincolo. Lo hanno deciso i giudici del Tar respingendo il ricorso, presentato qualcosa come 12 anni fa, dall'avv. Alberto Bianchi, per conto del comune di Sesto, contro il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza di Firenze. Il Comune voleva che fosse annullato il provvedimento del Soprintendente (gennaio 1991) che, suffragato dal parere del direttore generale del Ministero, aveva negato l'autorizzazione alla vendita. La problematica sul regime di commerciabilità degli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, se appartenenti allo Stato, alle province o ai comuni, e facenti parte del demanio pubblico è stata affrontata più volte dai giudici amministrativi con orientamenti oscillanti. Poi è intervenuto il Consiglio di Stato che, nel 1989, in adunanza generale, si è detto contrario alla vendita anche condizionata. Secondo i giudici amministrativi si tratta di argomentazioni condivisibili perché coerenti con il regime giuridico dei beni demaniali e con i principi che regolano, nel tempo, la successione delle leggi avendo le norme del codice sul punto natura di disposizioni di leggi speciali e abrogati ve di ogni diversa disciplina. La possibilità di condizionare la rimozione del vincolo e la vendita vale solo per i beni non appartenenti allo Stato o agli altri enti territoriali.