Interrogazione parlamentare pubblicata in Senato in data 19 settembre, del Sen.Paolo Amato (F.I.)della 7 Commissione Cultura, sul caso del concorso per 11 posti a Soprintendente Atto n. 4-00524 Pubblicato il 19 settembre 2006 Seduta n. 33 AMATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. - Premesso che: con decreto direttoriale del 16 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, il Ministero dei i beni e le attività culturali ha indetto un concorso per 11 dirigenti storico dell'Arte che prevede, come da bando, tre prove scritte ed una orale, la cui commissione esaminante è composta dai Professori Antonio Paolucci, Fabio Benzi e Silvia Danesi Squarzina; al concorso furono inviate 450 domande, accolte nel numero di 316. Alle prove scritte si presentarono 157 candidati, dei quali 150 portarono a compimento le tre prove previste e, infine, 48 furono ammessi alla prova orale, che avrebbe dovuto tenersi il 12 settembre 2006; in data 24 agosto 2006, alcuni partecipanti esclusi dalla prova orale per insufficiente profitto negli esami scritti, hanno presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, allegando istanza cautelare (n. 81162006, depositato il 31 agosto 2006), per l'annullamento, previa sospensione dei giudizi di non ammissione dei ricorrenti alle prove orali, del concorso: istanza che ad oggi non è stata ancora discussa; con telegramma del 6 settembre 2006, prot. 29838, il Direttore generale prof. Alfredo Giacomazzi, previa consultazione dell'Avvocatura di Stato, ha comunicato ai candidati il "rinvio a data da destinarsi" delle prove orali, motivandone la sospensione in presenza di un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio; l'11 settembre 2006 la quasi totalità degli storici dell'arte, ammessi alla prova orale, ha presentato una diffida al Ministero dei beni e le attività culturali per ottenere che lo svolgimento delle prove orali fosse coerente al calendario stabilito, nel rispetto dei termini di legge previsti in materia di conclusione del procedimento amministrativo; considerato che: il rinvio della conclusione del concorso genera, date le gravi e cogenti carenze di organico nell'ambito della struttura del Ministero, un problema in ordine al funzionamento amministrativo e organizzativo: in particolar modo, negli Uffici periferici del Ministero laddove, secondo una stima Cgil, per il 2007, 145 istituti su 272 non avranno il loro titolare ufficiale, obbligando alla prassi della reggenza ad interim numerose Soprintendenze; la sospensione sine die del concorso arreca un danno in termini di immagine, nonché erariale, alla pubblica amministrazione in quanto va a costituire, a parere dell'interrogante, un pericoloso precedente per cui, prolungando con arbitrario atto di autotutela i tempi concorsuali previsti per legge, si mette in discussione la certezza del diritto e la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici; la decisione adottata dall'amministrazione si ripercuote su quei candidati che, con merito, hanno superato le prove scritte conseguendo l'ammissione alla prova orale, arrecando loro un danno non soltanto patrimoniale ma anche morale e di immagine; ricordato che è la prima volta, a quanto risulta all'interrogante, che un Ministero sospende autonomamente un concorso in assenza di un intervento da parte della Magistratura, facendo proprie le ragioni di un ricorso presentato da alcuni privati, si chiede di sapere: quali siano le ragioni che hanno determinato il rinvio a tempo indeterminato degli orali (che peraltro costituiscono solo il 25 del complesso di prove concorsuali, essendo già stato espletato il 75 delle stesse); se e quando si intenda far concludere le prove di concorso; se sia condivisa la decisione presa dal direttore prof. Alfredo Giacomazzi di sospendere il concorso; se non ritenga che il provvedimento sospensivo del concorso, in attesa dell'esito di un ricorso giuridico amministrativo, sia un atto viziato da eccesso di potere; se si possano quantificare i vari tipi di danno conseguenti l'interruzione del concorso, in modo da tutelare gli interessi dell'amministrazione.