Patrimonio dello Stato S.p.A. e demanio culturale: dichiarazione, autorizzazione, alienazione. Vorrei corrispondere all'invito fatto da Giorgio Fiori: niente giochi sottobanco ma dibattito in pubblico, con rigorosa trasparenza, sulla sorte degli immobili storici, soprattutto i più prestigiosi. Intendiamoci, persone come Fiori, il presidente del Fai Ferrari e il sottoscritto non vogliono mettere i bastoni fra le ruote alle "sorti magnifiche e progressive", non sono per forza passatisti, ma invitano a ponderare e a prestare la dovuta attenzione ai beni culturali della città, ai suoi monumenti, al suo paesaggio perché rappresentano, oltre all'evidenza fisica della sua memoria, l'identità comunitaria, il suo valore trasmissibile. Questo contributo è in gran parte tecnico e forse troppo lungo, della qual cosa spero sarò scusato. I corsi di formazione professionale servono davvero quando consentono di cogliere o di approfondire il senso, spesso sfuggente, delle varie attività e dei procedimenti in cui si è, più o meno direttamente, coinvolti. Ciò mi è successo di recente, a proposito del regime di tutela e di alienazione dei beni culturali, con una lezione tenuta, a Bologna, a molti funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Si è trattato di un esame della situazione poi rinforzato dalle parole usate, il 5 maggio all'inaugurazione della V Settimana della Cultura, dal Presidente della Repubblica Ciampi (riportate su questo giornale il giorno dopo) per mettere in guardia dalle tentazioni di fare cassa con troppa disinvoltura attraverso la vendita del patrimonio storico culturale dello Stato. Da quasi un anno, si parla, anche con accenti di vero allarme, delle cd. cartolarizzazioni cioè della messa in vendita di immobili del Demanio dello Stato contemplata nella legge Tremonti (Legge 15.6.2002 n. 112). Come si sa, per le note vicende storiche, una buona parte del cospicuo demanio statale italiano è costituito da immobili "d'interesse storico artistico" secondo la vecchia terminologia delle leggi Bottai, ora integrata dalla nozione interdisciplinare e sistemica di "bene culturale". Il concetto di demanio è comunque antichissimo, poiché risponde all'esigenza detto stato (monarchico o repubblicano) di poter disporre di beni strumentali per esercitare i propri diritti esclusivi. Considerata l'origine dell'Italia unita, si tratta di beni per lo più di spessore culturale, spesso di edifici provenienti dai passati regimi ante 1860 o dall'asse ecclesiastico liquidato. Dopo l'uscita della Tremonti s'è innescata una serie di interpretazioni e di atti, anche contraddittori, in cui qualcuno ha ravvisato gli elementi di un vero e proprio giallo. La Legge 112 istituisce la Patrimonio dello Stato S.p.A. "per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato" sia disponibile sia indisponibile e la Infrastrutture S.p.A. per finanziare le opere pubbliche. Essa s'inserisce in un solco normativo che trova nel Codice Civile (art. 822 e art. 823) l'affermazione del carattere di inalienabilità del demanio pubblico, tra cui s'annoverano gli immobili d'interesse storico artistico nonché le raccolte di musei, archivi e biblioteche. Il Testo Unico dei Beni Culturali (D. Leg.vo 4901999) recepisce l'articolo 822, riconoscendo il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico dello Stato e degli enti territoriali - da costituirsi mediante pubblici elenchi e la dichiarazione di tutela da parte delle Soprintendenze statali - ma nell'articolo 55 prevede l'alienazione dei beni culturali "che non facciano parte del demanio storico e artistico". Si noti che non si parla di biblioteche e archivi pubblici;questi ultimi fra l'altro sono espressamente considerati come inalienabili. Nel 2000 appare il D.P.R. n. 283, il cd. decreto Melandri, che a ben vedere rovescia il concetto di inalienabilità disciplinando le "alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico" entro i limiti del regolamento stesso: tutto pare alienabile eccetto i casi d'inalienabilità appositamente contemplati nell'articolo 2. In verità, tale possibilità era stata introdotta con la legge finanziaria del 1999 elaborata con il concorso del ministro Bassanini. In sostanza, senza discuterne la validità intrinseca, dall'esame delle norme affastellatasi negli ultimi anni s'intravede la possibilità di un'applicazione delle misure di salvaguardia in modo da non alienare o addirittura svendere il demanio pubblico, in specie quello culturale. Infatti, per procedere a qualsiasi operazione di vendita (cartolarizzazione) o di concessione occorrerebbe (il condizionale purtroppo è d'obbligo) l'autorizzazione del Ministero per Beni e le Attività Culturali; non solo, gli enti proprietari (Stato, Regioni, enti territoriali) dovrebbero (sempre il condizionale!) redigere, e aggiornare periodicamente, l'elenco dei beni del proprio demanio così da poter enucleare quelli rientranti nel vero e proprio LIBERTÀ dapag.38 22 GIÙ 2003 demanio culturale e quelli d'interesse culturale, entrambe le categorie soggette a stretta tutela. Invece, con il pressappochismo tipico di un'amministrazione che non sembra più sapere cosa significhi amministrare e sollevando timori perfino esagerati, nell'agosto del 2002 il Ministero dell'Economia e Finanze pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale un primo elenco di circa 400 beni del demanio statale corredati anche dal prezzo stimato di vendita. Si disse che era solo un prima ricognizione, ma ad agire, così affrettatamente, su tutto il patrimonio cosa succederebbe? Si tenga conto che solo in Emilia Romagna i beni immobili dello Stato sono circa 4.000, di cui tutelati, ossia riconosciuti ufficialmente come beni culturali, con una dichiarazione di tutela (una volta si diceva di vincolo) solo 60! S'ipotizza poi che i beni appartenenti ai restanti demani pubblici, ovvero di Regione, Province e Comuni, emiliano-romagnoli siano più di 35.000. Ora, siccome esiste il rischio che escano dal cilindro altri elenchi di beni statali (o altri) da dismettere, l'attenzione e la vigilanza sulle corrette procedure deve essere massima, per permettere alla Soprintendenza Regionale competente di valutare la natura dei beni stessi, se inalienabile o alienabile a certe condizioni, e di formulare se necessario (quasi sempre lo è) la relativa dichiarazione di tutela. Solo tale attestazione ne può sancire, come vuole la legislazione mutuataria anche di personalità come quella di Massimo Severo Giannini, la fruizione o "il godimento pubblico" ancor prima dell'effettiva consistenza demaniale - patrimoniale. Sui 400 beni emersi improvvisamente alla ribalta nell'agosto 2002 (trattasi stranamente in maggioranza di edifici non fatiscenti ma utilizzati) le Soprintendenze Regionali italiane hanno operato questa tripartizione: a) beni del demanio culturale statale inalienabili; b) beni culturali ma non di rilevante interesse storico e artistico, quindi non ascrivibili al demanio culturale, alienabili con prescrizioni di tutela; e) beni demaniali non culturali. Applicando le norme, alla conclusione dell'iter nel novembre 2002 dei pochi immobili siti in Emilia Romagna nessuno è stato alienato. Però, in un sistema così macchinoso, che segue decenni d'immobilismo o di disapplicazione delle condizioni di tutela a partire dalla denuncia degli elenchi, sembra che gli attori non conoscano o non si curino delle regole: ad es. nel dicembre 2002 le Agenzie del Demanio hanno alienato beni a trattativa privata con cartolarizzazioni a pacchetto (che non assicurano la massima remuneratività e avvantaggiano le concentrazioni multinazionali estere) senza nessuna procedura ricognitiva e autorizzativa. Eppure per ogni alienazione di beni immobili demaniali "le amministrazioni statali procedenti" - comprese quelle militari - devono inviare al Ministero per Beni e le Attività Culturali l'elenco degli immobili interessati (art. 19 del D.P.R. 2832000). In Emilia fra i beni di recente venduti figuravano tre ex Manifatture Tabacchi, tra cui quelle di Piacenza e di Modena, quest'ultima di grande pregio architettonico e meritevole senz'altro di tutela. Il problema presentatesi, purtroppo a posteriori, al Soprintendente Regionale è stato quello di dover notificare la dichiarazione, che contenesse comunque i precetti previsti per un'autorizzazione che non c'è mai stata (ovvero l'integrità, la fruizione pubblica e la compatibilità della destinazione d'uso del bene di cui all'art. 10) a un proprietario acquirente che può cambiare varie volte lungo il tracciato speculativo delle "scatole cinesi". Il breve excursus fa emergere la necessità di intervenire con rapidità ed efficacia etichettando tutto il patrimonio culturale pubblico appartenente allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, agli enti pubblici prima che sia messo eventualmente in vendita. Infatti quelli che sono a tutti gli effetti beni culturali, inalienabili o alienabili, devono godere di una dichiarazione ufficiale chiara e incontrovertibile che ne garantisca l'integrità e, nel caso di alienabilità, "gli obbiettivi di tutela e valorizzazione conseguibili con l'alienazione", le "misure di conservazione, la "destinazione d'uso", le "modalità di pubblica fruizione" (art. 7). Dovrebbe essere ben chiaro che, nella nostra Repubblica, fino a prova contraria, è l'interesse della Nazione, e non le esigenze pur oggettive di cassa, il caposaldo costituzionale per la tutela del patrimonio culturale. Gian Paolo Bulla è Direttore Archivio di Stato - Piacenza