Questo è il progetto di legge sul silenzio-assenso che ha suscitato le polemiche degli ultimi giorni. Il Progetto di legge intende semplificare la regolamentazione, applicando ad alcuni provvedimenti il meccanismo del silenzio-assenso (dia). Art. 7 (Modifiche all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di valutazioni tecniche) 1. All'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta". 2. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "Decorsi centoventi giorni dalla richiesta senza che le amministrazioni abbiano provveduto, il responsabile del procedimento provvede comunque all'emanazione del provvedimento. In nessun caso, il responsabile del procedimento e l'amministrazione di appartenenza possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni, anche contabili, derivanti dalla mancata acquisizione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma". Art. 9 (Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio di attività) 1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 19 (Dichiarazione di inizio attività). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria e degli atti individuati ai sensi del comma 2, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati in modo puntuale gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente ai quali non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 3. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte dell'amministrazione competente. 4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 3, adotta motivati provvedimenti di divieto di inizio dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la dichiarazione d'inizio di attività entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di inizio dell'attività sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data immediata comunicazione all'interessato. 5. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente dei relativi provvedimenti. 6. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". 2. I regolamenti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli atti rilasciati dalle amministrazioni indicate dall'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal comma 1 del presente articolo. Art. 10 (Modifiche all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di silenzio assenso) 1. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 20 (Silenzio assenso). 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 7 o 8, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza ed agli atti e procedimenti individuati ai sensi del comma 5. 5. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sono individuati in modo puntuale gli atti ed i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità ai quali non si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 6. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis." 2. I regolamenti di cui dall'articolo 20, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal predetto comma 1, si applicano anche agli atti ed ai procedimenti indicati dall'articolo 20, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Fonte non specificata
13 Settembre 2006
Sul silenzio-assenso: la bozza del disegno di legge del Ministro per l'innovazione nella p.a. sulla semplificazione delle procedure
Artista / Persona
Bene culturale
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