Ho letto sul Sole-24 Ore del 27 agosto l'articolo «Musei, così si ferma il miracolo calabrese». Vi si afferma che una circolare del capo dipartimento ha ordinato ai direttori regionali di spogliarsi dell'incarico di reggere direttamente alcune Soprintendenze e che tale disposizione, diversamente da quanto previsto dall'ordinamento per le leggi di riforma, non si avvale di alcuna delega parlamentare, non passa in commissione, ma viene fatta a colpi di circolare. Devo precisare che l'art. 23, comma 12 del Dpr n. 1732004 recita testualmente: nella fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore (2 agosto 2004) del presente decreto, il direttore regionale può essere titolare anche di Soprintendenze comprese nella direzione regionale. La disposizione del capo dipartimento ha dato quindi doveroso adempimento a una norma che fissava una scadenza perentoria alla possibilità,per i direttori regionali del ministero, di reggere temporaneamente Soprintendenze: a partire dal agosto 2006 ogni atto emesso dal direttore regionalesoprintendente per i Beni archeologici della Calabria sarebbe stato illegittimo. Giuseppe Proietti Capo dipartimento del ministero dei Beni culturali Rilevo dalla lettera la conferma che invece di una circolare c'è stata una disposizione. Il percorso è diverso, ma il punto di arrivo è lo stesso: in Calabria (come altrove) un'esperienza positiva finisce. Rilevo anche che gli incarichi ai direttori regionali, tutti scadenti ben oltre il termine del 2 agosto, avevano già ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti. Dobbiamo ritenere che l'organo di controllo si sia sbagliato? Apprendo con piacere comunque che il ministro Rutelli ne era bene a conoscenza. Meno male: i beni culturali di questo Paese hanno bisogno di tutto, meno che scollamento e scoordinamento. Giancarlo Santalmassi
I musei della Calabria
Il capo dipartimento del ministero dei Beni culturali ha emesso una circolare che ordina ai direttori regionali di smettere di reggere direttamente alcune Soprintendenze. La disposizione non è stata approvata dal Parlamento e non passa in commissione, ma è stata fatta a colpi di circolare. Ciò viola l'art. 23, comma 12 del DPR n. 173/2004, che prevede che i direttori regionali possano essere titolari di Soprintendenze comprese nella direzione regionale per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
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