Creare un archivio multimediale della produzione editoriale italiana per conservare la memoria della cultura e della vita sociale del nostro paese. L'obiettivo lo aveva delineato il legislatore due anni fa (legge 1062004), ora con l'emanazione del regolamento di attuazione (Dpr 3 maggio 2006 n. 252 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 agosto 2006 n. 191), il progetto può diventare realtà. A partire dal 2 settembre, per tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili attraverso l'ascolto, la lettura e la visione scatterà l'obbligo di deposito presso le istituzioni incaricate della conservazione. Accanto all'archivio nazionale, il provvedimento prevede anche la costituzione di archivi delle produzioni editoriali regionali. In questo caso saranno le Regioni a indicare gli organismi destinati a raccogliere i documenti pubblicati nel proprio territorio. Le pubblicazioni soggette alla nuova disciplina sono: i libri, gli opuscoli, le pubblicazioni periodiche, le carte geografiche e topografiche, gli atlanti, la grafica d'arte, i video d'artista, i manifesti, la musica a stampa, le microforme, i documenti fotografici, sonori e video, i film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Siae, i soggetti i trattamenti e le sceneggiature di film italiani di interesse culturale, i documenti diffusi su supporto informatico e quelli diffusi tramite web. Le modalità di deposito e i soggetti in gioco cambiano in base alla natura del prodotto. Per gli stampati l'invio è a cura dell'editore che deve depositare una copia del documento alle biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze e due ulteriori copie agli istituti individuati a livello regionale. Con un'eccezione. Per assicurare la prosecuzione della raccolta delle opere giuridiche presso la Biblioteca centrale del ministero della Giustizia a questa andrà inoltrata sempre una copia nel caso i documenti in materia di diritto. Il deposito va eseguito entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico. Per manifesti, quotidiani e periodici la consegna può avvenire in forma cumulativa secondo scadenze concordate. Documenti sonori e video andranno consegnati alla Discoteca di Stato - Museo dell'audiovisivo. Destinatario della grafica d'arte, dei video d'artista e dei materiali fotografici sarà l'Istituto nazionale della grafica mentre film, soggetti, trattamenti e sceneggiature verranno indirizzati alla Cineteca nazionale. Gli stessi canali di distribuzione valgono per i supporti informatici, in base alla categoria cui appartiene il documento "digitalizzato". Il Dpr definisce anche gli strumenti per determinare il valore commerciale dei documenti, stima necessaria per irrogare le sanzioni amministrative in caso di infrazione degli obblighi di deposito. La violazione è punita, infatti, con una pena pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni copia non depositata e aumentata fino a 15 volte, sempre con lo stesso tetto, in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. A vigilare sul rispetto degli adempimenti saranno gli Istituti depositari ciascuno per le proprie competenze. Non solo. Un'apposita Commissione istituita presso il ministero dei Beni e delle attività culturali avrà compiti consultivi e di monitoraggio sull'attuazione della legge.