Al Ministro per i beni e le attività culturali, AI Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Per sapere premesso che: nel comune di Vastogirardi (IS) è in corso di realizzazione un impianto eolico nella località montarono; l'amministrazione del limitrofo comune di Agnone ha espresso per tempo la propria preoccupazione a quella del comune di Vastogirardi in relazione agli impatti paesaggistici; Agnone ha chiarito di aver a suo tempo optato per non installare impianti eolici nel suo territorio "...a danno del paesaggio che, accanto al patrimonio storico-artistico della Città, rimane una delle più importanti risorse a disposizione.."; è evidente quindi che Agnone opta per uno sviluppo turistico e che la costruzione di un impianto sul proprio sky-line costituisce un danno rilevante; gli effetti in termini di danno paesaggistico sono amplificati dalla previsione di un 'ulteriore impianto eolico in altro comune limitrofo, quello di Capracotta; la tesi del comune di Agnone sulla valenza paesaggistica ed ambientale dell'area è supportata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1497 del 1939 (oggi decreto legislativo n.42 del 2004) contenuta nei DD.MM. 27 aprile 1976 e 17 luglio 1985; oltre a ciò la medesima area è classificata come corridoio faunistico; la località interessata presenta anche emergenze archeologiche già evidenziate dalla Soprintendenza in non recenti studi e rilevate da ultimo in occasione di accesso e sopralluogo con un consulente della medesima; si tratta di numerosi insediamenti sanniti e di un "Castrum" situato sul vicino colle Monteforte di cui si ha notizia sin dal 1100: senza considerare che il nome Civitelle deriva dal latino "civitas" e può essere quindi indizio di insediamenti urbani remoti; dalla lettura della corrispondenza tra il sindaco di Agnone e quello di Vastogirardi si rileva che quest'ultimo ha espressamente mentito sugli impatti dell'impianto in relazione alla vista da Agnone, assicurando che essi non sarebbero stati visibili; sulla base di queste rassicurazioni l'Amministrazione di Agnone non ha avviato le attività "ad opponendum" che pure sarebbero state in suo potere; il parere positivo espresso dalla Regione Molise Settore beni ambientali il 2 novembre 2001 sottopone l'opera alla condizione che "venga predisposto apposito progetto, corredato da relazione agronomica, delle opere di mitigazione di impatto come indicato nella relazione allegata"; nella allegata relazione il parere è altresì condizionato all'"approfondimento che dovrà effettuare la Ditta dell'effetto che i pali producono su colui che percorre la strada che dal bivio di Staffoli porta a Capracotta, al fine di salvaguardare la visibilità dei quadri panoramici che si aprono da questa viabilità (poiché essi possono costituire degli ostacoli visivi che non permettono di godere dei "punti di visione")"; il progetto di mitigazione unitamente all'approfondimento sugli effetti visivi non risultano essere stato mai prodotti, con evidenti riflessi sull'autorizzazione paesaggistica, che a tali adempimenti subordinava la propria efficacia e validità; conseguentemente, il permesso di costruire è stato emesso senza che sussistesse un'autorizzazione paesaggistica perfetta e valida ed i lavori posti in essere sono, allo stato, abusivi; gli argomenti presentati nei precedenti paragrafi hanno costituito oggetto di esposto-denunzia rivolto dal WWF Molise il 29 giugno 2006 all'Assessorato alle Politiche della casa Settore beni ambientali, alla Soprintendenza per i beni e il paesaggio, il patrimonio storico e demoantropologico per le province di Isernia e Campobasso ed alla Procura della Repubblica di Isernia; il WWF ha sottolineato l'urgenza dell'intervento poiché l'impresa costruttrice, probabilmente conscia delle diverse illegittimità, lavora con grande celerità, anche nei giorni festivi, e questo costituisce fonte di ulteriori preoccupazioni; l'articolo 155 del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006) prescrive che nel caso di palificazioni ..." in ambiti paesaggistici "... la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione. Per le zone di interesse archeologico ... la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze"; nella Direttiva del Ministro per i beni culturali Urbani del 18 aprile 2005, che non risulta essere stata superata o soppressa si legge che: ".. .nel rapporto, non sempre perspicuo, tra valori paesaggistici e valori ambientali in senso stretto (nel senso, cioè, di prevenzione e riduzione delle emissioni e delle immissioni inquinanti nell'ambiente), che i pur importanti interessi pubblici della tutela dell'ambienteecologia e dell'approvvigionamento elettrico non vantano alcuna preminenza rispetto all'interesse pubblico primario alla tutela del paesaggio che, anzi, secondo l'indicazione del secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, si pone in una posizione sicuramente e quanto meno equiordinata rispetto alle finalità suddette dello sviluppo dell'energia eolica, se non sovraordinata rispetto alla cura d'interessi economici connessi alla realizzazione di tali impianti. La tutela del paesaggio conserva appieno la sua autonoma rilevanza e non è compressa o preclusa dalla finalità ambientale dello sviluppo dell'energia eolica..."; alcune recenti sentenze del TAR Sicilia e del Consiglio di Stato dichiarano che il paesaggio deve "adattarsi" alle esigenze dell'economia e della produzione, in particolare gli impianti eolici che forniscono energia pulita ed attuano il Protocollo di Kyoto; anche accedendo a questa interpretazione. che si ritiene del tutto erronea in quanto il paesaggio è costituzionalmente tutelato nei termini indicati dalla citata direttiva Urbani, va osservato che anche la riduzione delle possibilità di sviluppo del Comune di Agnone deve allora costituire oggetto di valutazione economica e può essere oggetto di tutela giudiziale e richiesta di risarcimento; conclusivamente con la definizione di "eolico selvaggio" avanzata da più parti si intende: la possibilità per un comune di realizzare sul proprio comune un intervento impattante, senza possibilità per i comuni limitrofi di intervenire su questioni che si risolvono a loro danno per carenze evidentemente nella composizione e nei poteri della Conferenza dei servizi; una mancata o scorretta valutazione dei costi-benefici dell'intervento, la quale non comprende il danno paesaggistico economicamente valutato, il danno alla fauna, il danno da preclusione di altro tipo di sviluppo ed il danno dovuto alla riduzione del valore del patrimonio immobiliare circostante, come accade sempre in presenza di realizzazione di impianti industriali, ma che ha maggior valore qualora il suddetto patrimonio si avvantaggi del paesaggio; lo scavalcamento dei vincoli paesaggistici opposti dalle Soprintendenze tramite sentenze improprie della giustizia amministrativa, con effetto di sostanziale annullamento anche delle prescrizioni riduttive degli impatti; l'esplosione incontrollata degli insediamenti eolici, una volta che sono state concesse le autorizzazioni per il primo e l'area è ormai oggettivamente "segnata" dall'insediamento: nel Fortore (Benevento) i pali eolici dovevano essere 50, sono oggi più di 400 e si pensa di farli arrivare a 1.000, con buona pace della "mitigazione degli effetti visivi"; le previsioni congiunte di Legambiente ed Anev (Associazione industrie del vento) indicano che potrebbero essere installati 10.000 pali nei prossimi anni, in particolare sui crinali dell'Appennino centro-meridionale, che pure ci siamo affannati a tutelare con la Convenzione europea del paesaggio e la firma dell'Accordo Appennino parco d'Europa (APE) sottoscritto quest'anno da tutte le regioni coinvolte; si ha necessità pertanto di norme chiare al fine di evitare conflittualità diffuse ed economicamente rilevanti; per sapere se non intenda intervenire con assoluta urgenza al fine di bloccare la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Vastogirardi (IS) in carenza dei progetti di mitigazione richiesti dalla Regione Molise Settore beni ambientali ed in attesa della valutazione degli impatti sul sito archeologico ivi sussistente, la cui impropria realizzazione potrebbe adombrare anche risvolti penali; se non intenda intervenire nell'ambito dell'adozione delle linee guida per la diffusione e integrazione nel paesaggio degli impianti eolici previste dal decreto legislativo n.387 del 2003, in relazione all'interpretazione delle nonne sulla tutela del paesaggio, chiarendo che esso debba ritenersi prevalente rispetto alle attività economiche in forza dell'articolo 9 della costituzione e che l'eventuale riduzione della tutela debba passare nel paritario coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e nella valenza positiva di una complessiva valutazione costi - benefici.
Primo Piano
7 Luglio 2006
Gli interrogativi posti al ministro Rutelli
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