E'nero su bianco: anche i privati potranno gestire direttamente i musei e occuparsi della loro valorizzazione. Per i palazzi, le torri, i dipinti, le raccolte d'arte, il paesaggio e il patrimonio storico e archivistico il ministero per i Beni e le attività culturali ha sfornato il nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici. A un primo esame, a caldo e quindi parziale, il testo innanzi tutto conferma il principio che lo Stato può vendere. Le Regioni acquistano maggior peso, ma, a dispetto delle spinte leghiste, il codice assicura «la priorità e l'esercizio unitario sull'intero territorio nazionale» del patrimonio artistico. Il provvedimento che vuole regolare la vita dell'arte e del paesaggio italiano sostituisce il precedente testo elaborato dall'allora ministro Giovanna Melandri e si appresta a diventare decreto legislativo. Contempla 159 articoli e suddivide i beni culturali da quelli paesaggistici. Tra i capitoli di maggior evidenza si sancisce che vendere è legittimo e possibile. L'articolo 53 affronta infatti il «trasferimento di beni alla Patrimonio dello Stato s.p.a» nella sezione «Alienazione e altri modi di trasmissione». Si indicano, è vero, categorie che non possono finire sulla piazza del mercato, si afferma che trasferire dei beni alla Patrimonio s.p.a. «non costituisce alienazione» e che quei beni, siano mobili o immobili, dipinti o palazzi o siti archeologici, poi non possono essere trasferiti ad altri. Ma il passaggio alla S.p.a., in accordo tra dicastero per i Beni culturali e quello per l'economia, «al solo fine di migliorare la conservazione dei beni e di assicurarne o incrementarne la fruizione pubblica», è appunto possibile nei casi che non siano di particolare interesse. Un passaggio cruciale resta quello della gestione e della valorizzazione. La tutela rimane dello Stato, ci mancherebbe (e viene estesa anche alle architetture contemporanee di pregio). A questa funzione collaborano, e sono citate, le «Regioni nonché le province, le città metropolitane e i comuni». Però l'articolo 103 del testo dice esplicitamente: possono occuparsi della «gestione dei servizi pubblici e dell'attività di valorizzazione» anche altri soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni. E questi soggetti possono essere sia a prevalente partecipazione pubblica, sia i privati. Un museo come la Pinacoteca di Brera, per dire, potrà quindi dipendere per la tutela dalla soprintendenza al patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico di Milano, per quel che concerne i criteri su come gestirla e come darle risalto invece a una società a capitale privato. Con il personale di custodia che potrà scegliere se restare dipendente pubblico o meno. Il rischio di un gran disordine è alto.