Lo Stato francese rientrerà in possesso dell'appartamento romano dove Francesco Trombadori, noto pittore della Scuola Romana e padre di Antonello Trombadori, uno degli antifascisti che presero parte all'azione gappista di Via Rasella, aveva il suo studio. Perché anche gli studi d'artista possono essere soggetti a provvedimento di sfratto. Lo ha deciso la Corte costituzionale (sentenza n.185, giudice relatore Fernanda Contri), dichiarando l'illegittimità dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle norme sui beni culturali e ambientali «nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati». La censura di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Roma nel corso di un giudizio che vede contrapposti lo Stato Francese, proprietario dell'immobile, e gli eredi del pittore Francesco Trombadori. Lo Stato Francese, una volta rientrato in possesso dello studio Trombadori, non potrà tuttavia cambiare nulla: la Consulta ricorda infatti che gli studi d'artista sono stati inseriti dal decreto legislativo n. 40 del 1999 nelle categorie speciali di beni culturali, e, come tali, non possono essere adibiti «ad usi incompatibili con il suo carattere storico o artistico», necessitano «della preventiva autorizzazione del ministro o del soprintendente per eseguire opere», oltre al fatto che il proprietario, possessore o detentore ha l'obbligo «di realizzare gli interventi necessari ad impedire il deterioramento del bene». Tali norme per la Corte sono sufficienti a tutelare questi beni di particolare valore storico ed artistico. Quindi non c'è bisogno dell'ulteriore vincolo della esenzione dai provvedimenti di rilascio. Soddisfatto il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, perché «la sentenza di oggi chiarisce che un conto è la tutela dei locali storici e un altro è la tutela dei loro inquilini, spesse volte più facoltosi dei proprietari, come capita per molti commercianti».
Anche lo studio d'artista può essere sfrattato
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle norme sui beni culturali e ambientali. Questo articolo prevedeva che gli studi d'artista non fossero soggetti a provvedimenti di rilascio. La sentenza riguarda lo studio di Francesco Trombadori, un pittore della Scuola Romana, che è stato rientrato in possesso dello studio dallo Stato francese. La Corte ha stabilito che gli studi d'artista sono categorie speciali di beni culturali e quindi non possono essere adibiti ad usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico. Il proprietario dello studio ha l'obbligo di realizzare interventi per impedire il deterioramento del bene.
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