Sentenza della Commissione tributaria sul versamento dell'imposta di registro Gli immobili di interesse storico scontano il registro in base al valore venale di acquisto. Questo in sintesi il contenuto della sentenza 8 giugno 2006 n. 36 della Commissione tributaria regionale Veneto, sezione XXXIV. I giudici veneti si sono trovati alle prese con una cessione di immobile che aveva due prezzi: uno pattuito e regolarmente corrisposto dalle parti, un altro ben più basso da tener presente ai fini fiscali e da prendere come riferimento per il versamento dell'imposta di registro. La condizione sospensiva. L'alienazione dell'immobile era sottoposta alla condizione sospensiva del mancato acquisto da parte del ministero dei Beni culturali. Poiché la prelazione non era stata esercitata, l'acquirente aveva presentato la «denuncia di avveramento condizione» nella quale dichiarava ancora il valore fiscale di 300mila euro e non la somma di 1,790 milioni di euro versata per l'acquisto. I giudici della Ct regionale hanno ritenuto che al caso concreto non fosse applicabile la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Questa regola - chiariscono i magistrati - può valere solo sul fronte delle dirette e non può certo riguardare l'imposta di registro. Non solo. La commissione ribadisce che qualora si accetti il valore dichiarato dal contribuente, per di più senza alcuna precisazione delle modalità di determinazione, si introdurrebbe un fattore totalmente soggettivo nel calcolo dell'imposta. La conseguenza di questo meccanismo potrebbe consentire ai contribuenti di determinare unilateralmente quanto versare, togliendo allo Stato (almeno in parte) la sua potestà impositiva, ossia l'aspetto che riguarda la disciplina del tributo. La Finanziaria 2006. Va ricordato, infine, che l'operazione di compravendita era stata effettuata tra il mese di ottobre e dicembre 2003 quando cioè non esisteva alcuna norma che permettesse di attribuire al bene un valore fiscale diverso da quello venale. Con la Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 497, della legge 2662005) la base imponibile del registro è ora su richiesta costituita dal valore dell'immobile determinato con la cosiddetta «valutazione catastale» indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell'atto. GIAMPAOLO PIAGNERELLI