È quanto prevede lo schema di decreto correttivo die sarà oggi all'esame del consiglio dei ministri Appalto integrato e trattativa privata: stop fino all'I)f 12007 Sospensione del codice appalti fino al 1" gennaio 2007ma limitatamente alle norme su centrali di committenza, trattativa privata, appalto integrato, dialogo competitivo e accordi quadro; trasferimento dall'autorità di vigilanza al ministero delle infrastrutture della vigilanza sulle Soa. È quanto previsto nello schema di decreto correttivo che il ministro Antonio Di Pietro presenterà oggi al consiglio dei ministri modificando il decreto legislativo 16312006. Bisognerà poi verificare se anche in sede parlamentare un'analoga iniziativa potrà sovrapporsi a quella ministeriale. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni parlamentari dell'Unione, a partire dalla senatrice Anna Donati, presidente della commissione lavori pubblici, avevano espresso l'intenzione di presentare un emendamento sospensivo dell'entrata in vigore di tutte le nonne del decreto 1632006 (anche in questo caso di sei mesi, fino al 1 gennaio 2007), da introdurre nel decreto legge «proroga termini» in scadenza il 12 luglio. Il decreto legislativo di Di Pietro avrà però tempi non brevi perché, come il 163, dovrà ricevere il parere del Consiglio di stato, della Conferenza unificata stato-regioni-enti locali e delle commissioni parlamentari, prima della deliberazione definitiva del consiglio dei ministri e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il codice appalti finirà quindi per entrare in vigore comunque il 1 luglio prossimo e si dovrà attendere il completamento dell'iter dei pareri prima che diventi operativa la sospensione, parziale, fino al 1" gennaio 2007 (difficile che ciò avvenga prima della pausa estiva). Le amministrazioni si troveranno quindi con il decreto in vigore nella sua totalità a partire dal 1 luglio e, successivamente, non potranno più applicare le nuove norme del codice (sospese) né quelle disposizioni in precedenza vigenti, abrogate dal codice stesso (si pensi per esempio alla legge Merloni). Per superare questo problema nello schema di decreto si stabilisce che dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (1 luglio) le amministrazioni torneranno ad applicare, fino al 1 gennaio 2007, le disposizioni che il codice stesso aveva abrogato e che regolavano le materie oggetto della sospensione. Il testo prevede due interventi sul codice appalti, il primo di sospensione di alcune disposizioni, il secondo teso a correggere sotto il profilo formale 27 punii dell'articolato. Per quel che riguarda il primo aspetto la proposta prevede il rinvio al 1" gennaio 2007 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative all'appalto di progettazione ed esecuzione, cosiddetto appalto integrato (articolo 3, comma 7, e articolo 53, commi 2 e 3), nelle due versioni, con a base di gara il progetto preliminare o quello definitivo, che il codice liberalizza ampiamente rispetto a quanto prevedeva la legge Merloni. Il rinvio al 1 gennaio dell'anno prossimo riguarderà anche l'articolo 33 (centrali dì committenza), l'articolo 49, comma 10 (divieto per l'impresa ausilìaria dì svolgere il ruolo di subappaltatrice), l'articolo 56 (procedura negoziata previa pubblicazione di un bando dì gara), l'articolo 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione dì un bando dì gara), l'articolo 58 (dialogo competitivo) e l'articolo 59 (accordi quadro ma limitatamente ai settori ordinari). A sorpresa, rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, non figura fra le norme sospese quella sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, probabilmente oggetto dì intervento modificativo nei prossimi mesi quando, a questo decreto, seguirà quello che conterrà le vere e proprie modifiche alle disposizioni sospese. La seconda parte del decreto prevede la correzione di alcuni errori materiali contenuti nel codice, nonché una nuova disposizione (comma 1, lettera b) in cui si delega il regolamento attuativo del codice a prevedere il trasferimento al ministero delle infra-strutture sull'attività degli organismi dì attestazione, oggi in capo all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Sorgono peraltro dubbi su questa proposta sia sotto il profilo della rispondenza alla delega che fu alla base dell'emanazione del decreto 163, sia. rispetto all'impostazione originaria della legge quadro sui lavori pubblici, peraltro integralmente ripresa dal codice, che creò un'autorità indipendente anche per il controllo sull'intero sistema, di qualificazione delle imprese di costruzioni. Fra le correzioni formali si segnala, per i concorsi sotto soglia, il richiamo alla disciplina degli affidamenti di progettazione dì imposte inferiore ai 10 mila euro (selezione fra almeno cinque soggetti), con un possibile effetto dì riduzione della concorrenza e della trasparenza rispetto ai concorsi di progettazione sopra soglia.