Negato il visto all'incarico per la Soprintendenza Storico-Artistico-Etnoatropologica POTENZA - Stop alla provvisorietà. La Sezione di Controllo della Corte dei Conti lucana non vista il decreto di conferimento dell'incarico di reggente della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Basilicata in proroga di un analogo incarico già durato un anno. A fine febbraio 2005 il dirigente in servizio era andato in pensione ed era stata attribuita la reggenza ad un dipendente di qualifica inferiore prima per sei mesi e poi per altri sei precisando che «tale reggenza riveste carattere di provvisorietà nel termine improrogabile del 28 febbraio 2006». A scadenza, invece, l'incarico era stato prorogato di un ano anche in virtù di un decreto legge mai, però, convertito e quindi decaduto che rendeva più agevole tale pratica per il Ministero dei Beni Culturali. Per la Corte «la reggenza è un istituto di carattere eccezionale, consentito nel silenzio di legge in tutti i casi in cui il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a causa imprevedibili, può compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'amministrazione», ma anche in virtù del precedente periodo di un anno «non sembra che, nel caso in specie - scrivono i magistrati - possano ravvisarsi i caratteri della provvisorietà, della limitazione temporale dell'incarico, dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità del venir meno della titolarità dell'organo dirigenziale, nè risulta provata l'assoluta impossibilità di una diversa soluzione organizzativa». «Vista - aggiungono i magistrati - la causa direttamente originante la vacanza che si è voluto ricoprire con la reggenza (e cioè il pensionamento del precedente dirigente) non pare che possano sussistere i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità». Inoltre l'amministrazione avrebbe motivato la reggenza con la «grave carenza della suddetta risorsa dirigenziale» ma nella sola regione, non escludendone la disponilità altrove. Insomma, non si può andare avanti a reggenti. Alias la provvisorietà non può diventare una regola.
POTENZA -Non ammissibili le proroghe per il reggente La Corte dei conti contro l'eterno provvisorio
La Corte dei Conti lucana ha negato il visto all'incarico di reggente della Soprintendenza Storico-Artistico-Etnoatropologica della Basilicata. La reggenza era stata prorogata per un anno, ma la Corte ha stabilito che non sussistevano i requisiti per la provvisorietà. La Corte ha anche affermato che la reggenza non può diventare una regola e che la provvisorietà non può essere utilizzata come scusa per non nominare un dirigente qualificato. La decisione è stata presa in base al fatto che il dirigente in servizio era andato in pensione e che la reggenza era stata attribuita a un dipendente di qualifica inferiore.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo