CAGLIARI. Ecco i principali contenuti del Piano paesaggistico, quelli sui quali è concentrata la maggiore attenzione. I livelli di valore paesaggistico. Sono le sintesi della valutazione fatta dagli studiosi e servono per determinare la destinazione degli interventi. Livello 1: identità ambientale, storico-culturale e insediativa compromessa in modo irrimediabile o del tutto cancellata. Livello 2: modesta identità (...), in assenza di profili di pregio. Livello 3: Forte identità (...) in presenza di processi di modificazione. Livello 4: integrità, unicità, irripetibilità ed elevata rilevanza percettiva, estetica, ambientale e culturale. Ambiti di paesaggio costieri, norme transitorie. Nei 27 ambiti territoriali giì individuati (e per i quali sono state fatte le conferenze di coianificazione) sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico è consentita l'attività edilizia nelle zone urbane A e B e nelle zone C immediatamente contigue. Nelle restanti zone D E F e G possono essere realizzati gli interventi già previsti e convenzionati alla data del 10 agosto 2004, per i Comuni non dotati di Puc a condizione che siano rispettati i parametri della legge salvacoste. E che siano state avviate le opere di urbanizzazione. Nelle stesse aree possono essere realizzate le opere convenzionate alla data di entrata in vigore del Piano (ma oltre i due chilometri dal mare per i Comuni senza Puc approvato). In fase di adeguamento dei Puc al Piano e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dal Piano possono essere approvati (ma con delibera della giunta regionale) interventi fuori dalle zone A B e C finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture finalizzate ad attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali. Anche per i piani attuativi ricadenti nella fascia dei 100 metri dal perimetro dei sistemi storico-culturali occorre la delibera della giunta. Fascia costiera, ecco la dicsiplina. La fascia, non più uniforme di tre chilometri, è irregolare: in certi tratti meno di due chilometri, in alcuni anche di dieci. Nelle aree inedificate é precluso qualunque intervento di trasformazione. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuove strade extraurbane a più di due corsie, di nuovi interventi edificatori per l'industria e la grande distribuzione, nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree camper. Nei piani di azione paesaggistica, che devono essere approvati dalla giunta regionale, possono essere previsti: trasformazioni finalizzate alla realizzazione di a) trasformazioni finalizzate a residenze, servizi, ricettività solo se contigui ai centri abitati e frazioni; b) risanamento e riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici esistenti; c) riuso e trasformazione a scopo turistico e ricettivo di edifici esistenti; d) nuovi insediamenti turistici solo con destinazione ricettiva ealberghiera con standard di qualità elevata, in aree già antropizzate, subordinati a verifiche su sostenibilità dei litorali e esigenza di posti letto; e) infrastrutture per migliorare la fruibilità dei litorali; f) interventi di conservazione e gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici. Insediamenti turistici, prescrizioni.I Comuni, nell'adeguare i Puc, dovranno favorire la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di destinazione d'uso anche ai fini dell'utilizzo turistico ricettivo. E dovranno favorire le nuove localizzazioni turistiche in zone continue o integrate agli insediamenti urbani. Insediamenti turistici, indirizzi. Adeguando i Puc al Piano, i Comuni devono prevedere lo sviluppo delle potenziaità turistiche attraverso l'utilizzo dei centri urbani, paesi, frazioni, e agglomerati, insediamenti rurali e minerari. E devono massimizzare la qualità urbanistica e architettonica finalizzata anche all'offerta turistico ricettiva seguendo questi criteri: 1) riprogettare gli insediamenti e lo «spazio pubblico» e incrementare i servizi anche per favorire l'allungamento della stagionalità; 2) favorire la trasformazione delle «seconde case» in strutture ricettive, anche consentendo l'incremento di cubatura del 20 per le integrazioni funzionali. L'incremento può essere elevato al 30 per interventi di particolare qualità architettonica e di razionalizzazione delle volumetrie disperse (demolizioni e accorpamenti per liberare paesaggio); 3) favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nella fascia costiera di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante procedure negoziali comportanti incrementi di cubatura (fino al massimo del 100). Le nuove indicazioni per i campeggi. Entro sei mesi i campeggi esistenti devono conformarsi ai «corretti criteri costruttivi e infrastrutturali connessi alla sostenibilità e alla compatibilità paesaggistica dei luoghi». E durante i periodi di non funzionamento deve essere ripristinato lo stato naturale dei luoghi (espresso divieto di utilizzare gli spazi come parcheggio di roulotte, camper e natanti). I Comuni dovranno favorire il trasferimento dei campeggi ubicati nella fascia costiera,e in particolare di quelli vicini alle spiagge, verso localizzazioni piò interne, incentivando contestualmente al trasferimento la trasformazione degli stessi in strutture alberghiere, con posti letto e relative cubature in adeguata proporzione. Aree naturali e subnaturali, prescrizioni. In queste aree (scogli, isole minori, dune, ginepreti, eccetera) sono vietati: qualunque nuovo insediamento edilizio o di modificazione del suolo, qualsiasi uso o attività suscettibile di pregiudicare l'ecosistema; nei complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni temporanee e l'accesso motorizzato, nonchè i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali. Nelle villaggi industrali e minerari storici. Nelle zone di recente interessate dal bando internazionale, sono possibili: a) interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione dei siti, anche con modificazione delle destinazioni d'uso; b) demolizioni di corpi di fabbrica marginali rispetto all'impianto principale; c) demolizione e ricostruzione, anche non strettamente filologica, di fabbricati le cui condizioni statiche ne impediscano il recupero e il cui impianto strutturale non sia compatibile con le nuove destinazioni d'uso. Zone agricole, le prescrizioni. Sino a quando non sarà modificata la normativa vigente (serve una legge), restano in vigore le prescrizioni per gli imprenditori agricoli per quanto riguarda i locali per gli attrezzi e per la conduzione del fondo. Nell'adeguamento al Piano, i Comuni dovranno attenersi ad alcune prescrizioni. Per le residenze (riservate esclusivamenteagli imprenditori agricoli e comunque vietate nella fascia costiera, salvo deroghe severe) occorreranno almeno tre ettari di terreno. Non sarà possibile utilizzare terreni separati dell'azienda per raggiungere la superficie minima prescritta. Per tutti gli altri casi (cioè per i non imprenditori agricoli) é consentita l'edificazione di strutture di appoggio non residenziali per una superficie coperta non superiore ai 30 mq per terreni da 3 a 10 ettari, raddoppiabili per terreni superiori a 10 ettari (le volumetrie non potrà mai superare rispettivamente i 90 e i 180 mc. Impianti energetici, stop all'eolico. Entro dodici mesi la Regione elabora uno studio per individuare le aree di basso valore (solo di livello 1) dove ubicare eventuali impianti eolici. Sino all'approvazione, resta lo stop deciso con la legge salvacoste.
La Nuova Sardegna
26 Maggio 2006
Sardegna: Le direttive e i divieti lungo le coste
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