Nella sezione "Leggi"Patrimonio pubblicoGiurisprudenza è stata inserita la Sentenza Corte costituzionale 1822006 . ------------------------------------------------------------- Dichiarata in tre parti illegittima una legge della Regione Toscana: Tutela ambientale prerogativa statale. ------------------------------------------------------------- Una dura battuta d'arresto ha subìto la legislazione della Regione Toscana in tema di "governo del territorio". A seguito di un ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata vulnerata dalla Corte Costituzionale, in ben tre punti concludenti, la Legge regionale 3 gennaio, n. 1, per contrasto con la normativa fondamentale dello Stato. Il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", contenuto nel Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, disciplina infatti il complesso campo della tutela ambientale, unitamente alla residua regolamentazione statale in materia d'incolumità pubblica e di edilizia, imponendo chiari termini di tolleranza con le autonomie locali (specificamente, art. 18 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64 e art. 94 del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Il principio generalissimo, che preserva la competenza dello Stato, eventualmente vincolando le autonomie legislative regionali, o altre, al rispetto di determinate procedure attuative, è ormai notoriamente affidato all'art. 117 della Costituzione, nella sua variegata formulazione. Il giudizio della Consulta ha stabilito che gli artt. 32, comma 3, 34, comma 3, e 105, comma 3, della Legge regionale della Toscana, su cui era nata la questione, non rispondono ai requisiti di costituzionalità. Questo, nonostante il testo normativo si proponesse come fedele riproduzione delle disposizioni di riferimento nazionale, dato che, ciò facendo, metteva maggiormente in risalto l'omissione di taluni passaggi disciplinari, ritenuti dai Giudici Costituzionali ineludibili. La pronuncia, per il tenore di certe affermazioni, ricostruttive della logica che soprassiede all'ordinamento delle fattispecie in settori tanto sensibili, si presta a divenire un dettaglio non trascurabile nella lettura dei rapporti tra Stato ed Enti locali. (16 maggio 2006)