Cade il silenzio assenso, ma i termini sono sempre stati rispettati La valorizzazione. Viene riformata la procedura di valorizzazione dei beni culturali, con l'introduzione di tre momenti: quello, delle strategie, della programmazione e della gestione Le strategie. Lo Stato (attraverso il ministero dei Beni culturali), le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi, su base regionale o sub-regionale, per definire le strategie e gli obiettivi comuni della valorizzazione. Le strategie possono riguardare anche beni privati, purché con il consenso dei proprietari, e devono tener conto, oltre che dei siti da valorizzare, anche degli altri elementi del territorio (infrastrutture, trasporti, servizi) che possono contribuire al processo di valorizzazione. In assenza degli accordi, ciascun soggetto pubblico deve garantire la valorizzazione del patrimonio culturale di cui dispone La programmazione. Gli accordi devono portare all'elaborazione di «piani strategici di sviluppo culturale», compito che può essere affidato anche ad appositi soggetti giuridici, di cui possono far parte i privati proprietari dei beni da valorizzare e le persone giuridiche private senza fini di lucro che per statuto possano intervenire nel campo dei beni culturali (per esempio, le fondazioni) La gestione. Può essere in forma diretta o indiretta. Viene privilegiata, a parità di costi, la prima. Se invece non c'è la convenienza, si passa alla gestione estema, che può essere affidata a imprenditori privati attraverso gare pubbliche e mediante una valutatone comparativa di specifici progetti. I gestori, pur nella loro autonomia, devono assicurare il rispetto dei piani di sviluppo, nonché dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione fissati in precedenza I 120 giorni restano. Sparisce la mannaia del silenzio assenso, Le soprintendenze devono valutare gli immobili pubblici per decidere quali sono storici e quali invece, non avendo pregio culturale, possono anche essere venduti sempre entro quattro mesi. Ma con minore assillo. Perché non c'è più il rischio che, trascorso inutilmente quel tempo, la mancata risposta venga automaticamente considerata un "sì" alla possibilità di alienare il bene. Addio silenzio-assenso. È una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 156 del marzo scorso, che ha iniziato a dispiegare i suoi effetti da venerdì (per le altre modifiche si veda, la scheda). La cancellazione del silenzio assenso fa cadere tutte le polemiche che avevano accompagnato il debutto della norma, arrivata per decreto legge nel 2003 e poi importata nel Codice. Polemiche all'origine giustificate, perché il rischio che le soprintendenze non riuscissero a rispettare i tempi era più che fondato. E invece, nonostante gli organici scarsi e i tagli ai fondi (tra i quali, quelli per le missioni), il silenzio assenso in questi anni non è mai scattato. La valutazione, anche grazie ad accordi tra Beni culturali e Demanio (non si può dire lo stesso per quanto riguarda il ministero la Difesa) e all'utilizzo di Internet, che ha permesso di velocizzare le procedure, è sempre stata puntuale. Al momento, rimangono da valutare oltre 3mila immobili (sui 9.760 esaminati), per i quali l'istruttoria è in corso. L'ultimo aggiornamento registrava 1.835 beni ritenuti di interesse culturale e 4.590 privi di pregio storico e, dunque, vendibili. Le Direzioni regionali. Se si analizzano i dati regionali, anche se non sempre le singole soprintendenze sono, state in grado di tornire i numeri aggiornati per il continuo arrivo di pratiche, si nota che spesso a gravare sul lavoro delle Direzioni regionali (le ex soprintendenze regionali) sono le richieste di valutazione provenienti dagli enti locali (Regioni, Province e Comuni). In Emilia Romagna, per esempio, su 1.049 beni, solo 30 provenivano dallo Stato; un rapporto simile si registra anche in Toscana (38 su 1.039 schede), mentre in Friuli Venezia Giulia si arriva a soli 19 immobili su 1.206 totali. A complicare il lavoro delle Direzioni regionali, poi, intervengono altri fattori. In molti casi, forse per scarsa conoscenza della normativa, vengono inviate richieste di valutazione anche di immobili che hanno meno di 50 anni e che per legge non sono soggetti a verifica in quanto non possono rientrare, vista la "giovane" età, fra il patrimonio storico. Senza contare il lavoro che può portare l'analisi dei beni ecclesiastici, frutto di un accordo siglato dal ministero dei Beni culturali con la Conferenza episcopale. Il Vaticano "possiede", infatti, circa 150mila beni suscettibili di verifica. Tant'è che in Toscana, su 842 schede giunte, circa 200 riguardano immobili di enti religiosi. Alcune Direzioni regionali si sono adeguate. In Emilia Romagna, per esempio, sono otto gli architetti concentrati soprattutto sullo smaltimento delle verifiche. Anche perché l'analisi di una scheda non ha sempre lo stesso grado di difficoltà, perché può contenere più beni da esaminare.
Patrimonio storico. La valutazione. La soprintendenza è puntuale
Il decreto legislativo 156 del marzo scorso ha introdotto una riforma della procedura di valorizzazione dei beni culturali. La procedura è stata suddivisa in tre momenti: la strategia, la programmazione e la gestione. Gli accordi tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali devono definire le strategie e gli obiettivi comuni della valorizzazione. Le strategie possono riguardare anche beni privati con il consenso dei proprietari. La programmazione consiste nell'elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale, che possono essere affidati a soggetti giuridici privati. La gestione può essere in forma diretta o indiretta, con la priorità data alla prima.
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