Possibile riesaminare le vecchie domande Le modifiche al Codice dei beni culturali hanno rappresentato l'occasione anche per cercare di mettere ordine nella controversa sanatoria paesaggistica aperta nel 2004 appena otto mesi dopo l'entrata in vigore del Codice dalla legge 308. Quelle norme, introdotte di soppiatto nella delega ambientale, hanno dato luogo, oltre che a forti contestazioni, a una complicata applicazione. Le due sanatorie. Nonostante le accese polemiche, alla fine le sanatorie sono addirittura risultate due: una a regime, che riguarda determinati abusi formali ritenuti compatibili con il paesaggio; l'altra "a tempo", più vasta e relativa agli abusi commessi entro il 30 settembre 2004: anche in questo caso doveva essere stata accertata la compatibilità paesaggistica. Per quest'ultima sanatoria, le domande dovevano essere presentate entro il 31 gennaio 2005. Entrambe le sanatorie si sono occupate del profilo penale degli abusi. In altri termini, gli interventi irregolari realizzati in aree protette che ricadono all'interno dei confini disegnati dalla legge 308, perdono la natura di reati e restano soggetti solo a sanzioni pecuniarie. È, però, rimasto aperto il versante amministrativo, non adeguatamente affrontato dalle disposizioni del 2004. C'era da capire che fine fanno gli abusi una volta resi noti dal proprietario, il quale, autodenunciandosi, allontana il rischio di finire in carcere, ma non ha alcuna certezza che il manufatto non venga abbattuto. Anche il Consiglio di Stato ha avvalorato la difficoltà delle norme, confermando che la sanatoria a regime ha efficacia solo penale. Non così per quella "a tempo". Il parere di Palazzo Spada è, però, arrivato dopo che il termine di presentazione delle domande era già chiuso. Le novità. Era, pertanto, necessario fare chiarezza. Il decreto legislativo 157 è intervenuto su entrambe le sanatorie. Per quanto riguarda la prima (quella a regime), che nella sostanza non è stata toccata dalle modifiche, è stata prevista la possibilità di concedere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, procedura vietata in qualsia-si altro caso. Questo significa che l'autore degli abusi formali può ottenere a posteriori il "pezzo di carta" che gli consente di accedere alla concessione edilizia e, dunque, regolarizzare l'abuso. Per quanto riguarda la sanatoria "a tempo", è stato ribadito quanto detto dal Consiglio di Stato (con il parere che, però, è arrivato dopo il 31 gennaio 2005), ovvero che la denuncia degli abusi riguarda anche 0 versante amministrativo. Dato il groviglio normativo, è stata prevista la possibilità, su istanza delle parti interessate, di riaprire i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria conclusi senza atto motivato o perché definiti improcedibili. La riapertura riguarda sia le istanze presentate ai sensi della sanatoria "a tempo" sia quelle inviate fino al 30 aprile 2004, cioè prima dell'entrata in vigore de] Codice, avvenuta il 1 maggio. Quelle domande sono state, infatti, automaticamente bocciate dal Codice, che nella prima versione portava scritto a chiare lettere il divieto di concedere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Salvo poi ricredersi otto mesi dopo.