Dal 12 maggio sparisce il silenzio-assenso per le verifiche d'interesse su beni pubblici Dopo due anni di corse contro il tempo, le Soprintendenze possono tirare il fiato: dal 12 maggio prossimo non scatterà più il silenzio assenso per le pratiche di verifica dell'interesse culturale su immobili pubblici, né per autorizzare interventi edilizi su beni vincolati. Dopo la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» (supplemento ordinario n. 102 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 97 del 27 aprile scorso), venerdì prossimo entrerà, infatti, in vigore il Dlgs 1562006, che elimina il termine perentorio di 120 giorni fissato in capo alle Soprintendenze per concludere le verifiche di interesse culturale, ritoccando l'articolo 12 del Dlgs 422004. Via anche il silenzio-assenso per gli ok agli interventi edilizi sui beni vincolati, previsto dall'articolo 22. Le novità. Ora, passati 120 giorni senza avere risposta, il richiedente può solo diffidare l'amministrazione, e dopo 30 giorni di ulteriore inerzia, ricorrere al Tar. Cade così un meccanismo spesso accusato di facilitare la svendita del patrimonio culturale italiano. Resta da chiedersi come verrà utilizzato dalle soprintendenze questo nuovo potere dilatorio. «Sono molto soddisfatto di queste modifiche afferma Roberto Cecchi, direttore generale del Mibac per i Beni culturali e paesaggistici 120 giorni sono troppo pochi per evitare completamente il rischio di non riuscire a concludere la procedura». Finora, negli ultimi due anni, gli uffici periferici del Ministero hanno sempre rispettato i tempi stringenti, dicendo più spesso sì che no alle richieste di sdemanializzazione: secondo fonti ufficiali, al 31 dicembre 2005, di 6.604 schede di beni immobili complessivamente inserite nell'archivio, informatico del ministero dei Beni culturali, solo 1.141 riguardano beni sottoposti a tutela. Occorre precisare che non tutte le schede inserite sono state valutate, ma solo 3.985. In ben 2.844 casi riguardanti beni immobili pubblici, comunque, le Soprintendenze hanno escluso resistenza di un interesse culturale. Tra questi, spiccano l'ok alla vendita per il vecchio fabbricato della dogana a Livorno, in piazza dell'Arsenale, per il palazzo del tesoro in via della Gioventù a Rieti e quello per l'ex sede dell'istituto nazionale "Giuseppe Kirner", a Roma, in via Ippolito Nievo. Riconosciuti di interesse culturale, invece, e dunque ancora vincolati, l'edificio della direzione generale del Catasto a Roma, che si affaccia su largo Giacomo Leopardi e due palazzi per gli uffici finanziari a Taranto e a Volterra. Un esempio di architettura "littoria" il primo, una casa-torre medioevale il secondo. Non mancano casi più complessi, dove il bene immobile da verifica-re è giudicato in parte d'interesse storico artistico, in parte no. Fiera di Milano. Come, ad esempio, è accaduto per i padiglioni della vecchia fiera di Milano: di tutti quelli esistenti, sono stati sottoposti a vincolo solo le due palazzine degli orafi, che caratterizzano l'ingresso principale, e il palazzo dello sport, all'interno. Gli altri padiglioni non sono stati dichiarati d'interesse culturale, nonostante molte manifestazioni a favore della conservazione del patrimonio immobiliare della vecchia Fiera di Milano, di proprietà di una fondazione e, pertanto, equiparabile a un organismo statale per quanto riguarda le procedure di verifica. «Sono situazioni delicate spiega il direttore regionale per i beni culturali della Lombardia, Carla de Francesco, riferendosi alle differenze fatte all'interno di uno stesso complesso immobiliare soprattutto per quanto riguarda le architetture costituite da più unità separate fisica-mente, come, ad esempio, gli ospedali». Anche in questi casi, l'eliminazione del silenzio-assenso giova. Giudizi più prudenti nei confronti del provvedimento arrivano dal ministero della Difesa. «C'è il rischio che questa modifica legislativa causi ritardi», osserva Vittorio Colucci, direttore generale di Geniodife, il Genio militare. Situazione da evitare soprattutto per quel che riguarda il patrimonio immobiliare della Difesa, visto che da quando è entrato in vigore il codice Urbani a oggi non è ancora stato trovato un accordo con il ministero del Beni culturali per il decreto sulle caratteristiche che devono presentare le schede descrittive degli edifici da esaminare. Le novità - È subordinata all'autorizzazione delle soprintendenze l'esecuzione di qualsiasi intervento su un bene culturale. La norma non distingue tra edilizia pubblica e privata. Dopo 120 giorni dalla richiesta, termine che si sospende nel caso in cui gli uffici periferici del ministero abbiano bisogno di chiarimenti o accertamenti di natura tecnica, l'interessato può diffidare la soprintendenza. Se entro 30 giorni dall'intimazione non arriva risposta, l'interessato ora può solo fare ricorso al Tar, mentre prima scattava il silenzio-assenso. Verifica dell'interesse culturale. Scatta per gli immobili realizzati da un autore non più vivente eseguito da più di 50 anni. Il procedimento può essere avviato su richiesta del proprietario o d'ufficio. Se il bene è dello Stato, la richiesta di verifica dell'interesse culturale da parte dell'ente proprietario deve essere corredata da un scheda descrittiva, che viene archiviata in un data-base informativo. Se la verifica da , esito negativo, si procede alla sdemanializzazione del bene, che può essere liberamente alienato. Prima per i beni pubblici la verifica doveva concludersi perentoriamente entro 120 giorni dalla richiesta, pena il silenzio assenso della soprintendenza. Adesso questa norma non c'è più. Al suo posto un termine meramente ordinatorio, sempre di 4 mesi.