II trattamento fiscale agevolato per le Onlus che si occupano di beni culturali non è agganciato alla proprietà del bene gestito. È infatti sufficiente che l'organizzazione svolga attività di tutela e valorizzazione della cosa di interesse artistico o storico. Così si è espresso il ministero per i beni culturali nel parere dell'ufficio legislativo 1732003, n. prot. 159, pubblicato sul sito www.beniculturali.it. L'intervento nasce da un quesito posto dall'Agenzia delle entrate con la quale si chiedevano chiarimenti sull'art. 10 del dlgs 46097, che disciplina i settori di attività nei quali possono operare le Onlus, nella parte in cui contempla la «tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409» (comma 1, lett. a, n, 7). I tecnici del dicastero osservano innanzitutto che le normative richiamate sono state in parte sostituite dal dlgs 49099 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali). Con riferimento, invece, al quesito, i tecnici ritengono che «la proprietà del bene, se ha (...) indubbio rilievo sulle forme e i modi della tutela predisposta dalle norme di settore, non sembra averne alcuno ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le Onlus dettate dal dlgs n. 460 del 1997». Il riferimento ai beni culturali e alle attività che su di essi possono essere svolte ha lo scopo di individuare uno dei possibili campi nei quali realizzare quelle finalità di solidarietà sociale il cui perseguimento caratterizza le Onlus e ne giustifica le agevolazioni fiscali e contabili. «Dal che consegue», conclude il parere, «che ai fini dell'iscrizione delle organizzazioni medesime all'anagrafe delle Onlus, della verifica del possesso dei necessari requisiti, della sottoposizione ai relativi controlli e dell'applicazione delle previste sanzioni, è necessario che tali soggetti svolgano, nel settore in argomento, attività riconducibili alle indicate finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali; mentre la circostanza che i beni che costituiscono oggetto di dette attività appartengano alla medesima organizzazione ovvero ad altri soggetti, pubblici o privati, non rileva se non nei limiti in cui si renda necessario stabilire se i beni medesimi possiedano il requisito della «culturalità».
BENI CULTURALI Un parere del ministero-Onlus agevolate, basta la gestione
Il ministero per i beni culturali ha pubblicato un parere sull'art. 10 del dlgs 46097, che disciplina le Onlus che si occupano di beni culturali. Il parere afferma che il trattamento fiscale agevolato per le Onlus che si occupano di beni culturali non è agganciato alla proprietà del bene gestito, ma piuttosto alla svolta di attività di tutela e valorizzazione della cosa di interesse artistico o storico. I tecnici del dicastero osservano che la proprietà del bene non ha rilievo sulle forme e i modi della tutela predisposte dalle norme di settore.
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