Per gli inadempienti sanzioni fino a 1.500 euro II deposito legale di documenti si fa in quattro. Di regola l'obbligo del deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti appositamente individuati. Il regolamento attuativo approvato giovedì dal governo (si veda Italia Oggi di ieri) scioglie uno dei nodi (numero di copie da depositare) lasciati dalla legge n. 1062004, dedicata, appunto, al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. La legge n. 1062004 persegue la finalità di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana. Questo fine è realizzato mediante il deposito obbligatorio di documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Con il deposito legale si devono costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale. I documenti destinati al deposito legale sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, e anche presso gli istituti individuati dal regolamento. Sono obbligati al deposito legale l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica sia giuridica, e in mancanza il tipografo. Libri; opuscoli; pubblicazioni periodiche; carte geografiche e topografiche; atlanti; grafica d'arte; video d'artista; manifesti; musica a stampa; microforme; documenti fotografici; documenti sonori e vìdeo; film iscritti nel pubblico registro della cinematografia della Siae; soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze della legge 282004; documenti diffusi su supporto informatico; documenti diffusi tramite rete informatica L'articolo 5 della legge ha lasciato al regolamento il compito di individuare il numero delle copie e i soggetti depositari oltre alle biblioteche di Roma e Firenze. Con il regolamento sono stabiliti anche i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti e anche i sistemi di vigilanza e sanzione rispetto all'esatta osservanza delle disposizioni di legge. Quanto agli esoneri, per esempio con riferimenti agli stampati, è previsto l'esonero totale per estratti, quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o una parte di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, a esclusione degli estratti di musica a stampa; bozze di stampa; registri e modulistica; elenchi dei protesti cam-biari e documenti assimilabili; mappe catastali; materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio. Quanto alle sanzioni, già la legge del 2004 ha prescritto che chiunque viola le norme di legge è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a 15 volte, fino a un massimo di 1.500 euro. I criteri per stabilire il valore commerciale del documento sono dettagliatamente individuati nel regolamento. In materia sanzionatoria il regolamento ha precisato che chiunque violi le norme della legge e del regolamento stesso è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino a un massimo di 1.500 euro, per ogni documento non depositato. La sanzione è aumentata fino a 15 volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato. Infine, per il deposito tardivo (oltre il sessantesimo giorno dalla prima pubblicazione), ma comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento, la sanzione è ridotta della metà.