Prendono forma gli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale, che saranno i custodi di tutti i testi (anche quelli informatici) destinati a un uso pubblico. Il Consiglio dei ministri di ieri ha, infatti, approvato definitivamente il Dpr predisposto dal ministero dei Beni culturali che da attuazione alla legge 106 del 2004 sul deposito legale dei documenti di interesse culturale. Sempre in tema di cultura, sulla «Gazzetta Ufficiale» ieri sono stati pubblicate le modifiche al Codice dei beni culturali. Il decreto sul deposito legale chiarisce le modalità per raccogliere, a livello nazionale e regionale, i documenti su carta, quelli virtuali, fotografici, i film, la grafica d'arte, i video. Due copie dei documenti devono essere depositati presso gli archivi nazionali (per esempio, quelli stampati finiscono alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze) e altre due presso gli archivi regionali (a seconda del luogo in cui viene prodotto il documento). Per quanto riguarda il Codice, sul Supplemento ordinario 102L alla «Gazzetta Ufficiale» 97 del 27 aprile sono stati pubblicati sia il decreto legislativo 156 del 24 marzo, che contiene le modifiche alla parte relativa ai beni culturali, sia il Dlgs 157 (sempre del 24 marzo) che ha riformato la parte del Codice concernente il paesaggio.
Archivi statali e locali per ospitare la cultura
Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il DPR sul deposito legale dei documenti di interesse culturale. Il decreto chiarisce le modalità per raccogliere i documenti su carta, virtuali, fotografici, film, grafica d'arte e video. Due copie dei documenti devono essere depositate presso gli archivi nazionali e altre due presso gli archivi regionali. Il DPR è stato attuato dalla legge 106 del 2004. Inoltre, sono state pubblicate le modifiche al Codice dei beni culturali, che includono la riforma della parte relativa ai beni culturali e la riforma della parte del Codice concernente il paesaggio.
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