ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E CONTESTUALE MESSA IN MORA La UIL BAC COORDINAMENTO NAZIONALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Segretario Generale, dott. Gianfranco Cerasoli PREMESSO - che, con atto pubblico del 6.10.2004, a rogito del Notar dott. Andrea Ganelli, Rep. n.2102, Atti n.1227, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di To-rino, la Compagnia di San Poalo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino hanno dato vita alla "FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO", con sede in Torino, via Maria Vittoria n.12, i cui precipui scopi sono quelli di assicurare l'adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo delle Antichità Egizie di Torino, oltre che la conservazione, promozione e valorizzazione delle relative collezioni; - che, con successivo atto del 19.12.2005 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella persona del Ministro, On. Prof. Rocco Butti-glione, ha conferito alla citata Fondazione Museo delle Antichità E-gizie di Torino l'uso del Museo stesso; - che, in pari data, era stipulato un "ATTO CONVENZIONALE" tra tutti i soci fondatori e la medesima Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, al fine di disciplinare il conferimento, da parte del Ministero, dell'uso del Museo delle Antichità Egizie, comprese le re-lative dotazioni e collezioni anche bibliografiche e fotografiche, non-chè le modalità, la tempistica e le condizioni di riparto tra i Fondatori diversi dal Ministero, della somma necessaria a procedere alle opere di ristrutturazione e riallestimento del Museo stesso; - che, pertanto, il Ministero conferiva in uso per tutta la durata della Fondazione, stabilita in anni trenta dall'atto costitutivo, il "patrimo-nio del Museo delle Antichità Egizie di Torino nella sua attuale con-sistenza, ossia i beni immobili e mobili, le collezioni bibliografiche e fotografiche, i diritti di riproduzione, le attrezzature, gli impianti e gli arredi afferenti alla Soprintendenza Speciale al Museo delle An-tichità Egizie di Torino, ora sostituita, ai sensi del decreto ministe-riale 24 settembre 2004, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologi-ci del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie."; - che, inoltre, il Ministero si impegnava anche a corrispondere gli oneri per il personale dipendente dallo stesso Ministero, da porsi tempora-neamente a disposizione della Fondazione, "per assicurare l'attuazione del progetto di valorizzazione del Museo, in virtù di ap-posito protocollo d'intesa, da stipulare fra Ministero e Fondazione ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i."; - che, sempre in data 19.12.2005, il Ministero e la Fondazione sotto-scrivevano un "CONTRATTO DI SERVIZIO", ai fini di precisare le condizioni di assegnazione alla Fondazione del personale in servizio presso il Museo Egizio, oltre che di fissare i livelli qualitativi di ero-gazione dei servizi e di professionalità degli addetti ed il potere di in-dirizzo e di controllo spettanti al Ministero medesimo; - che, in particolare, l'art.10 definisce le dotazioni organiche, fissando in 72 unità il personale necessario per l'inizio dell'attività della Fon-dazione. Inoltre, specifica che i dipendenti della medesima Fondazio-ne "saranno selezionati mediante: a) apposito Protocollo d'Intesa fra il Ministero e i Dipendenti del Museo delle Antichità Egizie di Torino che abbiano aderito al progetto di valorizzazione del Museo medesimo, da stipularsi ai sensi dell'art.23 bis, comma settimo, del D.Lgs. 30 aprile 2001, n.165, nel testo novellato dall'art.5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n.7, salvo verifica effettuata dalla Fondazione, della coe-renza fra le prestazioni professionali e le esigenze del progetto di valorizzazione; b) contratti di lavoro di diritto privato da stipularsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro autonomo o subordinato. Al personale selezionato ai sensi della lettera a), la Fondazione riconoscerà un compenso aggiuntivo, con oneri a proprio carico, diversificato a seconda delle qualifiche e dei profili professionali. Al mede-simo personale si applicano gli istituti contrattuali previsti per il per-sonale del Ministero. Durante il periodo di due anni, tale personale può optare per il tran-sito definitivo presso la Fondazione, mediante contratti di lavoro da stipularsi ai sensi della lettera b), ovvero può rientrare nei ruoli del Ministero medesimo, ovvero ancora può continuare ad essere distac-cato presso la Fondazione per tutta la durata del presente contratto. Indipendentemente dalla data di esercizio dell'opzione da parte del singolo lavoratore, gli effetti dell'opzione decorreranno entro i suc-cessivi sei mesi. La Fondazione assicura la formazione e l'aggiornamento professio-nale del personale, per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti."; - che, in coincidenza della sottoscrizione delle sopra citate pattuizioni, la Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie, con nota prot. n. 12137 del 19.12.2005, segna-lava che, nelle more della definizione degli organici della Fondazione e dell'attuazione degli accordi in merito alla situazione contrattuale del personale operante nell'ambito del Museo, la responsabilità orga-nizzativa era conferita alla Fondazione per la parte relativa all'apertura ed al funzionamento della parte espositiva del Museo e per le attività promozionali. In conseguenza, le procedure di apertura e gli standards di sicurezza dovevano essere garantiti dal personale, sino a nuove definizioni concordate tra Ministero e Fondazione; - che, questo provvedimento era seguito ed integrato dalla nota prot. n.492 adottata dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesag-gistici del Piemonte, dott. Mario Turetta, in data 12.01.2006, con cui: "Ai sensi dell'art.10 del Contratto di Servizio fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie, a decorrere dal 20.12.2005, il personale in servizio presso l'ex Soprintendenza Speciale del Museo, pur continuando a dipende-re organicamente dal Ministero, è posto funzionalmente alle dipen-denze della Fondazione, la quale avrà cura di determinare, autono-mamente, l'organizzazione operativa, nell'ambito, tuttavia, degli isti-tuti di stato giuridico del personale ministeriale." Si precisava, inoltre, che "sono in corso le procedure per la redazio-ne di un apposito protocollo d'intesa, da stipularsi tra le parti, ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo, del D.Lgs. 30 aprile 2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilirà, in det-taglio, l'assetto giuridico ed economico del personale in parola."; - che, in realtà, sebbene siano trascorsi altri due mesi, la sottoscrizione del richiamato protocollo d'intesa è ancora ben lungi dal concludersi; RITENUTO La situazione creata dagli accordi e dai provvedimenti in precedenza riportati presenta notevoli aspetti di illegittimità, oltre che di illiceità, causando gra-vissimi danni alla stessa Amministrazione pubblica ed ai lavoratori. In effetti, una prima evidente discrasia emerge dall'art.10 del Contratto di Servizio, in cui viene richiamato l'art.23 bis, comma settimo, del D.Lgs. 1652001, al fine di consentire il passaggio dal Ministero alla Fondazione dei dipendenti del Museo. In realtà questa norma non sembra applicabile al caso di specie, poiché essa riguarda l'assegnazione temporanea, dalla Pubblica Amministrazione ad un soggetto privato, dei soli dirigenti. Inoltre, il decimo comma del medesimo art. 23 bis D.Lgs. 1652001, deman-da ad un apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art.17, primo com-ma, della legge n.40088, i compiti sia di individuare i soggetti privati e gli organismi internazionali, presso cui assegnare temporaneamente i dirigenti, sia di definire le modalità e le procedure attuative. Dunque, in ultima analisi, il più volte citato art.23 bis D.Lgs. 1652001 contiene solo una semplice ma-nifestazione di intenti, non direttamente attuabile se non integrata da specifi-che norme regolamentari. Pertanto, deve dedursi che le uniche norme effettivamente regolanti la mate-ria della mobilità e, segnatamente, della assegnazione temporanea del perso-nale non dirigenziale, sono quelle della Contrattazione Collettiva del Com-parto Ministeri che consentono l'assegnazione temporanea solo verso altre Amministrazioni Pubbliche ed, oltretutto, per periodi non superiori ad un an-no, prorogabili non più di una volta (art.4 CCNL 19982001). Ad ogni buon conto, la lettura dell'art.23 bis D.Lgs. 1652001, anche volen-do superare i rilievi mossi in precedenza, mostra come lo stesso art.10 del Contratto di Servizio presenti una previsione che si pone in contrasto insana-bile con il suo disposto e che, quasi sicuramente, è il frutto della mancanza delle necessarie specificazioni da adottarsi con il regolamento di attuazione. Così, mentre nella norma richiamata è stabilito che il protocollo d'intesa sia sottoscritto tra P.A. e soggetto privato, nell'art.10 del Contratto di Servizio è previsto che il protocollo d'intesa venga siglato tra Ministero e Dipendenti del Museo. In conclusione, non v'è chi non veda come non sussistano né i presupposti di legge per la stipula del protocollo d'intesa, né la univoca individuazione dei soggetti che dovrebbero partecipare alla medesima sottoscrizione. Conseguentemente, qualora in spregio delle osservazioni qui formulate, si dovesse pervenire ugualmente alla firma di tale accordo si darebbe luogo ad un atto illegittimo, oltre che a comportamenti illeciti, in quanto tendenti ad assicurare ingiusti vantaggi patrimoniali a terzi o, per converso, ad arrecare danni ingiusti all'erario ed ai lavoratori. L'esame delle norme di legge e di contrattazione collettiva sopra riportate evidenzia, inoltre, l'illegittimità anche dei provvedimenti assunti dalla So-printendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Anti-chità Egizie, con nota prot. n. 12137 del 19.12.2005, (con cui si affida la re-sponsabilità organizzativa del Museo alla Fondazione, implicitamente im-ponendo al personale impegnato nelle attività di apertura, funzionamento della parte espositiva e promozionali di attenersi alle disposizioni della me-desima Fondazione) e dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesag-gistici del Piemonte, dott. Mario Turetta, con nota prot. n.492, del 12.01.2006 (a mezzo della quale il personale del Museo è stato posto funzio-nalmente alle dipendenze della Fondazione), in primo luogo, perché l'assegnazione temporanea del personale non dirigenziale presso soggetti privati non è consentita, in secondo luogo perché, tutto volendo concedere, essa non può superare il periodo massimo di un anno, prorogabile una sola volta, mentre questi provvedimenti sono privi di termine di scadenza (con il rischio, quindi, che l'assegnazione sia indefinita nel tempo) ed infine perché la detta assegnazione temporanea eventualmente doveva essere preceduta (e non seguita) dalla stipulazione del protocollo d'intesa. E' appena il caso di ricordare, in aggiunta, che il provvedimento del Diretto-re Regionale, con cui si dispone che il personale del Museo, pur essendo or-ganicamente alle dipendenze del Ministero, presti la propria attività lavorati-va sotto le direttive ed in favore di un soggetto privato quale, in ultima ana-lisi, è la Fondazione -, crea una situazione di incompatibilità a carico dei medesimi dipendenti, ai sensi dell'art.60 e seguenti del D.P.R. n.31957 co-me richiamato dall'art.53 del D.Lgs. n.1652001 ed è fonte di danno erariale, in quanto impone al Ministero di sostenere la spesa delle retribuzioni relative a prestazioni lavorative svolte a tutto vantaggio di terzi. Dunque, entrambi i citati provvedimenti vanno annullati eo revocati, in via di autotutela. Da ultimo, sembra opportuno sottolineare che, in ordine alle procedure di mobilità eo di assegnazione temporanea, la contrattazione collettiva nazio-nale del Comparto Ministeri prevede che le medesime procedure siano pre-cedute dalla contrattazione collettiva integrativa o, comunque, dalla informa-zione preventiva (art.4 CCNL Integrativo 19982001 ed art.6 CCNL 19982001). Orbene, sembra evidente che la Soprintendente per i Beni Ar-cheologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie ed il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte hanno adottato i rispettivi provvedimenti in aperta ed insanabile violazione delle norme poste a tutela delle prerogative sindacali, non avendo, nessuno dei due, adempiuto agli obblighi loro imposti dalle citate norme contrattuali. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la UIL BAC COORDINAMENTO NAZIONALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Segretario Generale, dott. Gianfranco Cerasoli, notifica for-male ed espressa DIFFIDA nei confronti di: 1) Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On. Rocco Buttiglione, domiciliato presso la sede del ministero, in Roma, via del Collegio Romano n. 27; 2) Vice Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On. Antonio Mar-tusciello, domiciliato presso la sede del ministero, in Roma, via del Collegio Romano n. 27; 3) Capo del Dipartimento per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione, prof. Giuseppe Proietti, domiciliato presso la sede del ministero, in Roma, via del Collegio Romano n. 27; 4) Direttore della Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bi-lancio, le Risorse Umane e la Formazione, prof. Alfredo Giaco-mazzi, domiciliato presso la sede del ministero, in Roma, via del Col-legio Romano n. 27; 5) Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie, dott.ssa Marina Sapelli Ragni, domiciliata presso la sede della medesima Soprintendenza in (10122) Torino, piazza San Giovanni n.2; 6) Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Pie-monte, dott. Mario Turetta, domiciliato presso la sede della medesi-ma Direzione Regionale in (10122) Torino, piazza San Giovanni n.2; a) tutti affinché si astengano dal sottoscrivere il Protocollo d'Intesa o, co-munque, accordi eo pattuizioni che direttamente o indirettamente costitui-scano esecuzione delle previsioni di cui all'art.10 del Contratto di Servizio, stipulato il 19.12.2005 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. b) gli ultimi quattro, perché provvedano alla immediata revoca eo annulla-mento della nota prot. n. 12137 del 19.12.2005 e della nota prot. n.492, del 12.01.2006, assegnando a ciascuno di essi il perentorio termine, per l'adempimento, di giorni trenta, a decorrere dalla notifica del presente atto. Con espressa riserva di adire le competenti autorità giudiziarie amministrati-ve, contabili, civili e penali, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 323 e 328 codice penale, ove ne ricorrano i presupposti. Copia della presente diffida viene notificata, per conoscenza e per tutti gli eventuali fini di legge anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Roma, lì UIL BAC COORDINAMENTO NAZIONALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Il Segretario Generale (dott. Gianfranco Cerasoli)
Fonte non specificata
8 Aprile 2006
UIL BAC COORDINAMENTO NAZIONALE diffida il MIBAC
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo
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