Ctr Veneto No al calcolo catastale In collaborazione con il settimanale Guida Normativa www.gurdanormativa.ilsole24ore.com Nella vendita di beni immobili storici l'imposta di registro va commisurata al valore venale del bene. È quanto chiarisce la Commissione tributaria regionale del Veneto con la sentenza n. 42406. I giudici della Laguna hanno così eliminato il dubbio se prendere in considerazione il valore catastale o quello legato al prezzo di cessione del bene. Le scelte dei giudici. Su questo punto la Ctr non ha avuto esitazioni nell'affermare che non può sussistere, in una condizione di libero mercato, una doppia vantazione del prezzo di vendita. E cioè una rapportata all'atto privato tra le partì e una ai fini del Registro. Nella sentenza si legge, infatti, che è lo stesso articolo 43 del Dpr 13186 a precisare che il valore del bene è quello venale in comune commercio. La norma. L'intento della norma è quello di conseguire una tassazione di registro con riferimento al vero prezzo pagato o a un valore corrispondente a quello di mercato, se la cifra risulti inferiore a quest'ultimo. E su questo punto i giudici hanno precisato che all'amministrazione risulta precluso l'accertamento e la rettifica del valore degli immobili se «dichiarato in misura non inferiore a cento volte il reddito risultante in catasto». La Finanziaria 2006. Va ricordato, poi, che è la stessa legge a prevedere la possibilità che il valore da considerare sia diverso da quello venale, anche se questa è un'ipotesi residuale e circoscritta a specifiche situazioni. A tal proposito la legge 2662005 (Finanziaria 2006) al comma 497 dispone che per le sole cessioni fra persone fisiche «che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all'atto di cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaioja base imponibile al fine delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore deFim-mobile determinato ai sensi dell'articolo 52', commi 4 e 5 del Dpr 13186». Il valore catastale. Per gli immobili storici il calcolo del valore catastale deriva dalla moltiplicazione per il coefficiente di legge della rendita corrispondente alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria e, concludono i giudici, tale calcolo rileva solo per le dirette e non per il registro.
Beni storici, registro al valore venale
La Commissione tributaria regionale del Veneto ha chiarito che il valore del bene immobile per l'imposta di registro è quello venale, non quello catastale. Secondo la sentenza n. 42406, il valore venale è quello che si trova in comune commercio, mentre il valore catastale deriva dalla moltiplicazione del coefficiente di legge della rendita corrispondente alla minore delle tariffe d'estimo della zona censuaria. I giudici hanno eliminato il dubbio sulla scelta tra il valore catastale e quello legato al prezzo di cessione del bene, affermando che non può sussistere una doppia vantaggio del prezzo di vendita.
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