Gli enti locali possono cedere gli immobili del proprio patrimonio indisponibile anche a società per azioni, a capitale interamente pubblico, avendo cura però di assicurarsi, con apposite clausole, che con detto trasferimento non venga meno la destinazione a uso pubblico del bene stesso. Per queste caratteristiche peculiari, gli stessi possono prevedere pertanto la forma della trattativa privata. È quanto ha affermato la Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Piemonte, nella stesura del parere n.12006, integralmente reperibile sul sito internet istituzionale www.corteconti.it, con il quale ha fornito interessanti indicazioni all'ente locale richiedente, il comune di Torino, volte a dissipare i dubbi preesistenti ai fini di una corretta alienazione di un bene immobile, facente parte, nel caso in osservazione, del patrimonio indisponibile, mediante trattativa privata. Il caso posto infatti al vaglio del collegio della magistratura contabile, reso ai sensi di quelle ulteriori forme di collaborazione' che la stessa Corte dei conti è tenuta a formulare in materia di contabilità pubblica dalle disposizioni previste dall'art. 7, comma 8 della legge n.1312003, verteva su una richiesta di legittimità in merito all'alienazione di un immobile di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente stesso, e attualmente sede di uffici comunali, a una società per azioni a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria dello stesso comune di Tori,o, costituita per la gestione dl servizio idrico integrato. Il collegio, pertanto, dopo aver preliminarmente verificato la doppia imprescindibile sussistenza dei requisiti soggettivi (legittimazione del soggetto che pone il quesito) e oggettivi (lo stesso deve ricadere nella contabilità pubblica) che devono caratterizzare la funzione consultiva a esso demandata, ha reso il proprio parere, favorevole, in ordine alla prospettazione del caso. Ha infatti osservato che il bene in oggetto, proprio perché indisponibile per destinazione', può essere alienato, ma ciò non deve comportare la sottrazione del bene stesso alla sua destinazione pubblica e la perdita della qualità di bene indisponibile con l'atto che ne muta la destinazione o ne trasferisce l'appartenenza. Nel caso osservato, però, a detta del collegio, non sembra sussistere questo pericolo; infatti, nella cessione dell'immobile, bene fa l'ente a blindarlo' con degli accorgimenti.