Firmato da Ciampi il decreto legislativo che integra le regole per l'accesso ROMA - Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto legislativo con cui il Governo ha introdotto modifiche al codice dei beni culturali (Dlgs 422004) in materia di restauro. In particolare, sono stati modificati l'articolo 29, che definisce la qualifica di restauratore e le modalità per ottenerla, e l'articolo 182, che detta le norme transitorie. L'articolo 29 stabilisce ora che l'esame finale nelle scuole di alta formazione - l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro, che restano il perno del sistema formativo - abbia «valore di esame di Stato» e che «il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame» sia «equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale». Alle scuole di alta formazione, il Dlgs 422004 affianca «centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica», nati da accordi fra ministero e Regioni, «anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati». L'articolo 182 elenca, invece, chi, in via transitoria, può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali. Oltre a coloro che hanno acquisito il diploma presso scuole di restauro statale, sono ammessi coloro che abbiano svolto per almeno otto anni attività di restauro «direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni» o dagli istituti centrali di restauro. Una terza categoria riguarda coloro che hanno ottenuto un diploma biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e abbiano svolto attività di restauro per almeno due anni. Possono accedere alla qualifica di restauratore, attraverso il superamento di una prova di idoneità, altre categorie, fra cui chi abbia sostenuto un'attività di restauro per almeno quattro anni. L'articolo 182 definisce anche le modalità per ottenere la qualifica di collaboratore restauratore. Soddisfazione dell'Ari (associazione restauratori italiani) «per la nascita di una professione, che per trenta anni è stata esercitata in condizione di precarietà e incertezza normativa». L'Ari auspica inoltre che i regolamenti previsti dal decreto legislativo vedano la luce al più presto. Dalle imprese artigiane, e in particolare dalla Cna, che ha organizzato un convegno presso il Salone del Restauro di Ferrara, l'invito a non penalizzare la «cultura materiale» proveniente dalle botteghe artigiane e a prevedere percorsi di formazione che recuperino anche l'esperienza delle piccole imprese artigiane.
CODICE DEI BENI CULTURALI: La legge riconosce la qualifica "restauratore"
Il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha firmato un decreto legislativo che modifica il codice dei beni culturali. Il decreto introduce modifiche al sistema di formazione e qualificazione dei restauratori. L'articolo 29 stabilisce che l'esame finale nelle scuole di alta formazione abbia valore di esame di Stato e che il titolo accademico sia equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale. L'articolo 182 elenca chi può acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali in via transitoria.
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