Ecco l'ecomostro di Punta Perotti, come si presenta oggi. Il panorama sul lungomare sud cambierà stamattina: l'i implosione della struttura centrale è prevista tra le 10,30 e le 11 il giorno della demolizione L'UDIENZA «Al SUPPLEMENTARI» Il collegio presieduto da Luigi Di Lalla conferma: il pignoramento è impossibile I giudici non fermano il tritolo Respinto dal Tribunale civile l'ennesimo ricorso dei Matarrese L'ultimo tentativo dei Matarrese di bloccare la demolizione di Punta Perotti è stato inutile. IL collegio della seconda sezione civile del Tribunale (presidente e relatore Luigi Dì Lalla, a latere Domenico Ancona e Maria Luisa Traversa) ha sancito che «il reclamo proposto dalla spa Salvatore Matarrese avverso il provvedimento cautelare è infondato». Comincia così l'ordinanza (emessa alle 13,05, un'ora e mezza dopo la conclusione dell'udienza straordinaria) che respinge l'ultimo ricorso presentato dall'impresa edile per tutelare il suo credito di sei milioni e mezzo di euro verso la «SudFondi», altra società del Gruppo, co-struttrice del complesso residenziale al lungomare Sud. Confermata l'ordinanza, impugnata venerdì dai Matarrese, del giudice monocratico Luigi Agostinacchio, emessa giovedì, n reclamo si imperniava sulla questione del pignoramento, azionato dalla «Salvatore Matarrese» sulla base di una ipoteca costituita sugli immobili all'inizio degli anni Novanta, prima dell'avvio dei lavori. Il legale degli imprenditori, avvocato Francesco Biga, nella ennesima azione cautelare aveva sostenuto che il pignoramento -tuttora iscritto sui registri immobiliari - poteva bloccare l'abbattimento. Ma il collegio ha ribadito la tesi della inefficacia dell'azione esecutiva sui palazzi (acquisiti al patrimonio comunale per ordine della Cassazione, nel 2001). Quindi vìa libera definitivo alle cariche esplosive. Nell'ordinanza che accoglie la tesi dei legali del Comune (professor Giorgio Costantino e avvocato Alessandra Baldi) e dell'avvocato Franco Gagliardi La Gala (legale della «General Smontaggi», la ditta appaltatrice della demolizione), si precisa tra l'altro che «non assumono rilievo, ai fini della indagine (nel senso della istruttoria civile, n-dr), le questioni dibattute tra le parti in ordine alla possibilità o meno di riconoscere alle decisioni già intervenute, cioè alle ordinanze del giudice della esecuzione e alla sentenza sulla opposizione agli atti esecutivi, efficacia immediatamente esecutiva nella parte in cui è stata dichiarata improcedibile la e-secuzione sui fabbricati e disposta la liberazione degli stessi dal vincolo». In parole semplici, il Tribunale ha chiarito che non può essere rimessa in discussione u-na decisione già assunta con alcune ordinanze e sentenze fra il 2004 e il 2005, cioè che il pignoramento non ha alcun effetto sui palazzi: «Quel che rileva, invece - sottolineano i magistrati nelle due pagine e mezza -, è che il diritto soggettivo, in relazione al quale è stata svolta la istanza di concessione della misura cautelare, vale a dire il diritto di conservare il bene pignorato e di impedire che siano portati a compimento da parte del custode (il Comune, ndr) atti diretti a sottrarre il bene al vincolo, non può che essere e-sercitato nell'ambito del processo di esecuzione».