28-MAR-2006 Diritto di seguito per le opere d'arte. Il loro prezzo sarà maggiorato, nelle vendite successive alla prima, per compensare l'artista dell'incremento di valore che l'opera ha registrato negli anni. Sull'arte, insomma, è in arrivo una sorta di Invim (l'Imposta sull'incremento di valore degli immobili). In realtà, questa maggiorazione era già prevista dalla vecchia legge 6331941 sul diritto d'autore, ma in Italia non è mai stata applicata perché mancava proprio il regolamento di attuazione. Adesso, invece, diventerà obbligatoria per tutti gli operatori con la minaccia di sanzioni pesanti: si va dalla sospensione dell'attività a multe fino a 5 mila euro. Lo prevede il dlgs n. 118 (in attuazione della direttiva 200184Ce) pubblicato nella G. U.n.71 del 25 marzo. Del diritto di seguito potranno beneficiare l'autore dell'opera d'arte figurativa o di un manoscritto artistico per ogni vendita successiva alla prima, gestita da case d'asta, le gallerie d'arte e qualsiasi commerciante d'arte. Una disposizione speciale è prevista per le gallerie d'arte che comprano l'opera direttamente dall'autore: il diritto non si applica per le vendite effettuate entro tre anni e per un valore inferiore a 10 mila euro. Le opere sulle quali vige il diritto di seguito sono: gli originali delle opere d'arte figurativa e cioè quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, originali di manoscritti se artistici, ma anche le copie delle opere di arte figurativa prodotte in numero limitato dall'autore o sotto la sua supervisione ad alcune condizioni (devono, però, essere numerate, firmate o comunque autorizzate dall'autore). Si tratta di diritto irrinunciabile che dura per tutta la vita dell'autore e, per settant'anni dopo la sua morte, spetta agli eredi. È previsto il principio di reciprocità: quindi spetta anche agli artisti cittadini di altri stati che riconoscono questo diritto. Il compenso è calcolato in percentuale sul prezzo di vendita (definito al netto delle imposte) e decresce al crescere del prezzo, con il limite dei 12.500 euro. Ed è dovuto solo se il prezzo della vendita parte da almeno 3 mila euro. Chi paga? Pur essendo a carico del venditore, il dlgs stabilisce la responsabilità solidale anche a carico dell'acquirente e dell'intermediario. Sarà poi compito della Siae gestire la ripartizione dei compensi agli autori. L'ente, infatti, è tenuto a contabilizzare gli introiti e a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita. Il compenso va incassato entro cinque anni pena la devoluzione all'ente previdenziale degli artisti. Ogni vendita va denunciata alla Siae a cura del venditore, acquirente o intermediario professionista. Per chi non lo fa o non effettua il versamento sono previste sanzioni. Si va dalla sospensione dell'attività commerciale o professionale da sei mesi a un anno oltre a una sanzione pecuniaria da 1.034 euro a 5.165 euro.