26-MAR-2006, Il Sole 24 Ore Gentile Salvatore Settis, le scrivo per sottoporle un problema piuttosto spinoso che è connesso al riconoscimento della figura professionale dello storico dell'arte, questione purtroppo assolutamente ignorata anche dal legislatore. Il naturale sbocco professionale per coloro che si laureano in Storia dell'arte e che spesso, come nel mio caso, affrontano le tre prove per accedere dopo la laurea alla Scuola di specializzazione in Archeologia e storia dell'arte della durata di tre anni, e che si conclude con una tesi finale, sarebbe quella di accedere alla camera nelle Soprintendenze (i concorsi sono fermi da anni), alle Università (per alcuni), alla libera professione per altri, che consiste nel curare mostre ed eventi culturali, catalogare collezioni d'arte, pubblicare studi, nello scrivere articoli, e e qui si cela il grande problema nel progettare e condurre visite didattiche, lezioni itineranti, viaggi culturali, alla scoperta del nostro patrimonio artistico e culturale, per scuole di ogni ordine e grado, per associazioni culturali, per gruppi di persone. Purtroppo le nostre Leggi sul Turismo, che devono garantire, come recitano, la tutela del consumatore, prevedono che per condurre visite guidate si sia in possesso di un patentino che si ottiene attraverso un concorso al quale si accede anche con la licenza superiore. Noi storici dell'arte ci chiediamo: dopo anni trascorsi a studiare in ogni suo aspetto l'arte, l'architettura, l'archeologia, eccetera, dopo innumerevoli prove ed esami perché non possiamo ottenere, semplicemente presentando al ministero dei Beni Culturali tutta la documentazione necessaria, una tessera che riconosca il nostro specifico iter di studi e quindi il riconoscimento della nostra figura professionale, esattamente come avviene in molti Paesi europei? È come se a un medico specializzato si chiedesse il diploma di infermiere per poter praticare un'iniezione. Il Decreto Legislativo n.30 del 2 febbraio 2006 sulla "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni" afferma nell'Art. 4 che «l'accesso all'esercizio delle professioni è libero» e che la Legge statale deve definire i titoli necessari per l'esercizio delle attività professionali. Ho sostenuto 20 esami di storia dell'arte prendendo dodici trenta e otto 30 e lode, mi sono specializzata con 7070 e lode sostenendo altri dieci esami di storia dell'arte con la votazione di "ottimo". Ho una lista di pubblicazioni molto consistente. Cos'altro devo fare per poter svolgere una lezione itinerante senza che un vigile mi fermi e mi faccia una multa? Il Fai per esempio, che da anni organizza viaggi meravigliosi alla scoperta dell'Italia guidati da storici dell'arte, spesso docenti universitari, è costretto a pagare una guida turistica locale pregandola di stare zitta per permettere al professore di parlare senza essere oggetto di multe salate. Il Vaticano ha chiesto e ottenuto una clausola che permette ai sacerdoti di non incorrere in alcuna multa quando portano i loro parrocchiani in viaggi alla scoperta del nostro patrimonio. A noi, chi ci tutela? ROBERTA BERNABEI - Roma Lo status professionale degli storici dell'arte (ma anche degli archeologi, dei numismatici, degli archivisti, dei bibliotecari, e di altre professioni del comparto "beni culturali") è fra i peggio definiti e i meno protetti nel panorama italiano. I recenti emendamenti al Codice dei Beni Culturali hanno introdotto (art. 29 e 182) una dettagliatissima (e discutibile) disciplina dell'insegnamento e della professionalità dei restauratori. Ma non era certo il Codice il luogo adatto per formulare normative di questo tipo, tanto più che il totale silenzio, nel Codice, sulle altre professioni dei beni culturali finisce col suggerire una sorta di assurda gerarchla, per cui il restauro è molto importante (vero), e tutto il resto non lo è (falso). A quel che pare, la professione dell'archeologo verrà in qualche modo regolata dalla legge sull'archeologia preventiva. Come si vede, manca ogni progetto complessivo, ogni visione d'insieme, ogni disegno di considerare le professioni dei beni culturali in modo anche minimamente adeguato al rilievo costituzionale della tutela, fissato dall'art. 9 della Costituzione repubblicana. Come per i restauratori e (forse) per gli archeologi, dobbiamo aspettarci uno stillicidio di provvedimenti puntiformi, sconnessi, desultori, ingenerati in modo del tutto accidentale in margine a leggi, leggine, decreti e grida di varia specie. Assai più tutelato, a quel che lei dice e che l'esperienza conferma, è il mestiere della guida turistica. Il "patentino" da guida finisce dunque col valere assai più di una laurea, di un dottorato, o anche di una docenza universitaria. Né questo è il solo caso: se al progetto di un museo o di una mostra lavorano fianco a fianco, con responsabilità al 50, architetti e storici dell'arte, i primi sono assai più protetti e meglio retribuiti in quanto titolari di una professionalità più garantita. A questa conseguenza perversa della struttura corporativa della difesa (o autodifesa) delle professioni in Italia c'è un solo rimedio: definire la professionalità dello storico dell'arte (ma anche di tutte le altre professioni dei beni culturali, compresa quella dei restauratore ora disciplinata in modo insoddisfacente) mediante una normativa organica e la creazione di appositi albi professionali. E non basta: la definizione delle professionalità deve accompagnarsi a una revisione drastica e severa dei curricula formativi nelle università, troppo difformi tra loro e spesso troppo inclini alle mode scioccherelle di un benculturalismo da salotto. Formazione, ricerca, tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali formano una filiera unica, un continuum indispensabile per un'azione efficiente. Ma si può ancora parlare di questo, in un Paese in cui gli addetti dì ruolo agli uffici statali della tutela hanno l'età media di 55 anni, e in cui non si assume da vent'anni quasi nessuno, e da cinque anni proprio nessuno? SALVATORE SETTIS
L'arte ce l'hanno, ma non una parte
Il 26 marzo 2006, Salvatore Settis, storico dell'arte, ha scritto a Il Sole 24 Ore per sollevare un problema relativo al riconoscimento della figura professionale dello storico dell'arte in Italia. Settis sostiene che, nonostante la laurea in Storia dell'arte e la specializzazione in Archeologia e storia dell'arte, gli storici dell'arte non sono riconosciuti come professionisti e non possono accedere alla camera delle Soprintendenze, alle università o alla libera professione. Inoltre, per condurre visite didattiche, lezioni itineranti e viaggi culturali, è necessario avere un "patentino" di guida turistica, che si ottiene attraverso un concorso al quale si accede anche con la licenza superiore.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo