Sparisce la separazione fra progettazione e costruzione, si abbandona il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si definisce una disciplina per le opere a scomputo; restano invece in piedi i paletti della legge Merloni, confluiti nel Codice, per quanto riguarda i lavori in economia e la licitazione privata semplificata. Sono questi, al netto dei nuovi istituti di diritto comunitario (aste elettroniche, awalimento, centrali di committenza) i più significativi cambiamenti che, nel settore dei lavori pubblici, il Codice degli appalti pubblici apporta all'attuale disciplina dell'ancora per poco vigente legge 10994 (si veda ItaliaOg-gi di ieri). LA SEPARAZIONE FRA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE Per le grandi opere ci aveva già pensato la legge obiettivo a superare il principio generale della legge 10994, prevedendo l'affidamento al contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva unitamente all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori oggetto dell'affidamento. Per le opere ordinarie, invece, il codice De Lise interviene pesantemente a scardinare i paletti della legge quadro sui lavori pubblici. Innanzitutto saltano completamente i limiti che consentono il ricorso al cosiddetto «appalto integrato». Viene infatti soppressa dell'attuale casistica prevista dall'art. 19, comma 1, lettera b che consente l'affidamento congiunto di progettazione e costruzione per lavori fino a 200.000 euro, o oltre i 10 milioni di euro, per lavori ad elevata componente tecnologica o impiantistica e per le manutenzioni e gli scavi archeologici); il Codice stabilisce quindi che la stazione appaltante potrà utilizzare quando vuole un appalto con contenuti di progettazione e di realizzazione di lavori (àrt. 53, comma 1). In secondo luogo si prevede una nuova tipologia di appalto integrato che ha in se i connotati di un appalto-concorso. Il contratto previsto dal Codice ha infatti sempre ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, con la differenza che l'amministrazione porrà a base di gara un progetto preliminare (invece di un definitivo) e chiederà ai concorrenti di presentare in sede di offerta il progetto definitivo che sarà, evidentemente, valutato dalla commissione di gara insieme all'offerta economica. Infine un ultimo elemento che si colloca nel segno del superamento della separazione fra progettazione e costruzione risiede nell'introduzione del nuovo istituto del dialogo competitivo che, pur previsto per appalti di natura particolarmente complessa, vede lo sviluppo in progress e in collaborazione fra amministrazione e imprese partecipanti al dialogo, di una soluzione progettuale che dovrà essere definita fino al punto di rendere possibile «offerte contenenti tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto». Pur non essendo ben chiaro quale potrà essere il livello di definizione finale del progetto sul quale si formula l'offerta, la fase progettuale sarà comunque gestita dai concorrenti insieme alla stazione appaltante per poi finire, soltanto in parte, all'interno dell'oggetto del contratto finale. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE La Corte di giustizia con sentenza del 7 ottobre 2004 (causa C-24702) aveva stabilito che la legge quadro sui lavori pubblici non era conforme al diritto comunitario in quanto violava l'art. 30 della direttiva 9337Cee. La norma nazionale (art. 21, comma 1), ancora vigente in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Codice, impone infatti alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure di gara aperte o ristrette, il ricorso al criterio del prezzo più basso, privandole della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche di ogni appalto e di scegliere per ciascuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. L'effetto pratico della sentenza è stato quello di determinare la possibile disapplicazione della norma nazionale ritenuta contraria al diritto comunitario e, quindi, la libera utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle licitazioni private e nel pubblico incanto, al di là delle limitate eccezioni pur previste dall'art. 21, comma 1-ter, per gli appalti complessi. Di tutto ciò ha tenuto conto il Codice De Lise equiparando i due cri-teri. OPERE A SCOMPUTO Era uno dei punti non risolti della querelle che aveva visto contrapposta l'Italia alla Commissione europea nella procedura di infrazione che ha portato alle modifiche della legge comunitaria 2005. La soluzione individuata dal governo è stata quella di distinguere fra opere «primarie» (come le fognature e le strade, l'illuminazione) che possono essere realizzate direttamente dai privati senza gara laddove di importo inferiore ai 5,2 milioni di euro, e opere «secondarie» (e opere primarie sopra soglia) che saranno realizzabili con la procedure del promotore prevista dal Codice e mutuata dalla Legge Merloni. LE «INCOMPIUTE» Nel Codice non sono state inserite alcune disposizioni che, previste nella versione approvata in via preliminare all'inizio dell'anno, avrebbero rappresentato un ancora più netto cambio di rotta rispetto all'attuale legge quadro sui lavori pubblici. È il caso, ad esempio, dell'innalzamento della soglia per affidare lavori in economia che doveva passare da 200.000 euro a 500.000 euro, se non che il Consiglio di stato l'ha ritenuta in palese eccesso di delega. Stessa sorte è anche toccata alla disposizione sulla licitazione privata semplificata, per la quale il governo aveva previsto un aumento da 750.000 a 1.500.000 euro del limite massimo fino al quale si poteva utilizzare questa procedura. Infine è stata anche abbandonata la scelta di aumentare fino alla soglia comunitaria dei 211.000 il limite per affidare senza gara incarichi di progettazione. Nella versione finale fino a 100.000 euro si procederà con una gara informale fra almeno 5 soggetti e, al di sopra di tale soglia si sceglierà con procedura a rilevanza comunitaria. Codice in agrodolce Le norme che hanno più innovato rispetto alla Legge Merloni e le «incompiute» Superamento del principio di separazione fra progettazione e esecuzione dei lavori attraverso la liberalizzazione dell'appalto integrato e la possibilità di presentare in offerta il progetto definitivo Equiparazione del criterio del massimo ribasso a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa Previsione di una disciplina per le opere di urbanizzazione a «scomputo» Non sono state approvate le norme sugli affidamenti fiduciari, suH'innanlzamento del tetto per i lavori in economica e per la licitazione privata semplificata Prime richieste di correzioni Il giorno dopo l'approvazione del codice De Lise sugli appalti partono le prime richieste di correzione del testo. L'Ancst-Legacoop ha accolto con favore il varo, ma a suo giudizio «serve una correzione del testo, o almeno un chiarimento con una circolare non reticente». «Siamo rispettosi delle questioni di metodo sollevate dalle regioni e dal parlamento, che sono anche le nostre perché la consultazione ufficiale delle organizzazioni di impresa è stata assolutamente scarsa, e tuttavia», afferma in una nota il presidente Franco Tumino, «diamo un giudizio complessivamente positivo dèi Codice, del quale vi era comunque assolutamente ed urgente bisogno. In ogni caso», avverte Tumino, «il testo del Codice' dovrà essere corretto, anche su altri versanti che appaiono inadeguati o incompleti: tra questi, la non chiarezza sui limiti alla possibilità delle società pubbliche di partecipare alle gare, l'incompletezza del testo in materia di criteri per il controllo delle offerte anomale, e lo scarso peso dato ai criteri sociali». «Il fatto che, sulla questione se imporre o meno restrizioni alla crescente pratica dell'affidamento in house da parte delle amministrazioni pubbliche, il consiglio dei ministri non abbia deciso si potrebbe rivelare anche un bene, perché la materia viene così lasciata alla giurisprudenza della Corte Ue, orientata a favorire lo sviluppo della concorrenza nell'economia europea», dice invece Ennio Lucarelli, presidente di Aitech-Assinform nel commentare la decisione del governo di stralciare l'articolo 15 dal testo del Codice degli appalti pubblici che riguardava l'affidamento in house.
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Andrea Mascolini
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