Un decreto approvato il 3 marzo riconosce la possibilità della domanda ex post - Per le istanze presentate prima del «Codice Urbani» si riapre la partita. Per gli interventi sui beni culturali non è più assoluto il divieto di sanatoria successiva alla realizzazione. I lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi utili (e non li hanno aumentati), l'utilizzo di materia diversi da quelli autorizzati e la manutenzione ordinaria e straordinaria potranno infatti essere messi in regola facendone domanda all'amministrazione competente e pagando una sanzione pecuniaria. La novità arriva dalle correzioni al Codice dei beni culturali contenute nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo scorso e in via di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale». Il nuovo Dlgs rivede il Codice Urbani (Dlgs 422004) in più punti. La modifica di maggior rilievo riguarda però proprio la cosiddetta autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Le norme attuali (che, fra pochi giorni, verranno modificate dall'entrata in vigore del nuovo Dlgs) prevedono infatti che «l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi». Una regola che il decreto legislativo appena approvato dal Consiglio dei ministri da una parte ribadisce ma dall'altra attenua poiché vi inserisce alcune eccezioni. « Le tipologie. Per piccoli abusi il proprietario (possessore o detentore) dell'area o dell'immobile interessato potranno infatti chiedere all'autorità competente di accertare la loro compatibilità paesaggistica. Le tipologie di intervento per le quali è possibile attivare questa procedura sono tre: i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'iter. L'autorità competente deve decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza che ha novanta giorni per esprimersi. Se il responso è positivo, ossia se viene accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, il trasgressore deve pagare una somma «equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione». Per determinare la sanzione pecuniaria è comunque necessaria una perizia di stima. Se, al contrario, la domanda viene respinta scatta l'obbligo di «rimissione in pristino a proprie spese». Il bene tutelato va cioè riportato allo stato in cui era prima della realizzazione dell'intervento non autorizzato e l'onere è a carico del trasgressore. Domande ante Codice Urbani. Il Dlgs correttivo si occupa anche del destino delle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004 (il Codice dei beni culturali è entrato in vigore il primo maggio 2004). In deroga a quanto previsto dalla nuova disciplina, i procedimenti relativi a queste istanze dovranno essere comunque conclusi e, se la parte interessata lo richiede, l'autorità competente dovrà riaprire anche quelli definiti con una determinazione di improcedibilità poiché era sopravvenuto il divieto assoluto introdotto dal Codice Urbani. La norma tiene conto dell'orientamento giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Codice Urbani. «Condono paesaggistico. Le modifiche riguardano inoltre il condono paesaggistico previsto dagli articoli 37 e 39 della legge 3082004 (la "delega ambientale"). Un condono che aveva causato molte polemiche poiché prevedeva la possibilità di sanare gli abusi compiuti entro il 30 settembre 2004 senza mettere paletti volumetrici. In questo caso l'intervento normativo ha carattere interpretativo. Il nuovo decreto legislativo precisa infatti che il parere che le soprintendenze devono rendere all'autorità competente relativamente alla compatibilita paesaggistica dell'abuso è un parere vincolante. ------------------------------ La strada del permesso Cos'è. Consente di sanare piccoli interventi su beni tutelati effettuati senza l'autorizzazione paesaggistica o in maniera diversa da quanto previsto nell'autorizzazione. La precedente versione del Codice Urbani vietava in maniera assoluta la concessione del nulla osta paesaggistico successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Interventi ammessi. Lavori che non abbiano determinato creazione di superfici o volumi utili, né l'aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali diversi da quelli previsti dal nullaosta paesaggistico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sanzioni. Il trasgressore deve pagare una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito. L'importo viene determinato con una perizia di stima Procedura. Il proprietario dell'area o dell'immobile presenta la domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo che deve pronunciarsi entro centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza.
Sanatoria dopo i lavori. Risposta entro 180 giorni
Il 3 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che modifica il Codice Urbani e il Codice dei beni culturali. La modifica più rilevante riguarda l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Le norme attuali prevedono che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Il nuovo decreto legislativo attenua questa regola, consentendo di attivare una procedura di sanatoria per piccoli abusi.
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