PALERMO. I vincoli paesaggistici? Tutti da rivedere. Così comanda l'assessorato regionale ai Beni culturali, che, con una circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo e indirizzata a tutti i soprintendenti, i direttori dei centri regionali, a quelli degli uffici speciali, ai sindaci e ad altri soggetti ancora, impone di riunire le commissioni provinciali composte dai diversi enti locali per valutare, caso per caso, il da farsi. Ammonendo, infine, che «i criteri di cui alla presente circolare costituiscono linee di indirizzo per codesti uffici (le soprintendenze, ndr), che uniformeranno ad esse la propria azione, riferendo sulle misure a tale riguardo assunte e sui risultati conseguiti». Un aut aut riservato anche a un altro destinatario che la dice lunga sull'entità del provvedimento: il direttore del Parco archeologico e paesistico della Valle dei Templi. Un atto che fa il paio con il Ddl in discussione all'Ars e che punta ancora di più al bilanciamento dei pubblici interessi, che si pone contro una visione estetizzante del paesaggio, ritenuta elemento fondante della legge del 1939, e che potrebbe ridimensionare quanto fatto fino ad ora in materia di tutela del paesaggio. Ed ecco perché. Per l'assessorato, infatti, sussiste «l'opportunità di procedere a una rivisitazione globale dei vincoli già esistenti e operanti nel territorio, al fine di procedere... a una riconsiderazione complessiva dello strumento vincolistico per le moderne politiche di gestione e valorizzazione del territorio culturale e, più specificatamente, a una revisione degli elenchi... che spesso sono quanto mai datati e restituiscono un'immagine del paesaggio non più corrispondente allo stato dei luoghi e alle loro effettive esigenze di salvaguardia». Un concetto che, come accade lungo tutto il testo, viene supportato da una sentenza o un pronunciamento, in questo caso del Tar di Catania (9 dicembre 1998), secondo il quale «il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi, può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazione eo apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente... o, come si esprime testualmente l'articolo 42, comma 3 della Costituzione "per motivi d'interesse generale..."». Ed è così che la Costituzione diventa il capisaldo della deregulation vincolistica, vista l'illegittimità «di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo». Inoltre, sempre a supporto delle tesi portate avanti, si aggiunge un'altra sentenza del Tar di Catania, questa volta del 2002: «II vincolo paesaggistico deve essere rigorosamente motivato sotto il profilo della connessione funzionale con le esigenze di tutela e valorizzazione nonché sotto il profilo della comparazione degli interessi coinvolti e della necessaria proporzionalità della misura adottata rispetto agli interessi sacrificati». Ill che significa, per l'assessorato, che «relativamente ai regimi vincolistici delle aree sottoposte a processi di trasformazione in atto, si impone una appropriata verifica in ordine all'attualità delle ragioni che hanno dato luogo agli interventi di salvaguardia, al fine di realizzare un progressivo transito da scelte di tutela globale ed indifferenziate, che, come tali, possono essere vissute come opzioni irrazionali e perfino vessatorie, a soluzioni che valorizzino esigenze di tutela riscontrabili ed attuali, tali da giustificare la permanenza delle misure di protezione». Quindi, «per le zone interessate appare quanto mai opportuno che le soprintendenze identifichino le prescrizioni, le misure ecc». «Ciò è necessario - si legge - per evitare disparità di trattamento e sopperire alla carenza pianifica-toria, in zone di rilevanza paesaggistica», determinata dall'assenza di piani integrati.