Possibile sanare le irregolarità se compatibili con l'ambiente Ritorna l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. È questa una delle novità del decreto legislativo correttivo del codice dei beni culturali approvato ieri dal consiglio dei ministri (un altro dlgs modifica il codice con riferimento alle attività dei restauratori). Il decreto correttivo proposto dal ministro dei beni culturali Rocco Buttiglione riscrive integralmente l'articolo 146 del codice Urbani (n. 422004) relativo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. La procedura recepisce alcuni istituti a garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa, tra cui la comunicazione di motivi all'accoglimento dell'istanza, ma soprattutto ripristina l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Nella versione attualmente vigente l'articolo 146 del codice Urbani stabilisce espressamente che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Nel decreto correttivo la formulazione è diversa e si legge che l'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Insomma si introducono le eccezioni dell'articolo 167, commi 4 e 5. Queste due ultime disposizioni si occupano della disciplina dell'ordine di remissione in pristino in caso di violazione degli obblighi a tutela dell'ambiente. In caso di violazione (assenza o difformità dall'autorizzazione) il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese entro un termine fissato appositamente per provvedere. Peraltro il comma quarto dell'articolo 167 (anch'esso riscritto dal decreto correttivo) prevede la procedura di accertamento delle compatibilità paesaggistica nei seguenti casi: a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi, può presentare apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Se viene accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In relazione alle ipotesi di accertamento della compatibilità paesaggistica si può configurare dunque una autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il ripristino dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria trascina anche disposizioni di carattere transitorio. All'articolo 182 del codice Urbani vengono aggiunti commi in base ai quali devono essere esaminati e conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del decreto correttivo oppure definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento e a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Rispetto alla disciplina sanzionatoria vanno sottolineate anche le modifiche all'articolo 181 del codice Urbani in materia di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. In particolare il comma 1-ter prevede nella versione attuale la non responsabilità penale in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, dichiarando tuttavia ferma, in questi casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica delle opere e dei lavori sopra elencati. Il decreto correttivo in commento interviene sopprimendo al comma 1-ter citato le sanzioni ripristinatorie, con il risultato di mantenere ferme solo le sanzioni pecuniarie. La disposizione completa da altro punto di vista quella sulla possibilità dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Quanto alla procedura ordinaria di autorizzazione, l'articolo 146 prevede momenti di garanzia. In particolare è previsto che l'amministrazione competente, al termine dell'iter istruttorio, rilasci l'autorizzazione oppure comunichi agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 2411990. (riproduzione riservata)