Il 31 gennaio si è tenuta un'Audizione della VII Commissione del Senato, alla quale hanno partecipato l'Associazione Bianchi Bandinelli, l'Assotecnici e l'Associazione Italiana Biblioteche. Le tre Associazioni sono state ascoltate in merito alle proposte di modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In occasione dell'Audizione è stato presentato un documento di sintesi delle Osservazioni al Codice predisposto da Wanda Vaccaro Giancotti con la collaborazione del gruppo di lavoro designato dal Consiglio direttivo dell' Associazione Bianchi Bandinelli (al documento hanno aderito anche AIB e Assotecnici). http:www.bianchibandinelli.itattivita2006-01-31.htm ASSOCIAZIONE RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI VII COMMISSIONE PERMANENTE SENATO ESAME SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO CODICE DEI BENI CULTURALI Audizione 31 GENNAIO 2006 con l'adesione di ASSOTECNICI AIB OSSERVAZIONI Questa Associazione, pur avendo elaborato proposte di modifiche concernenti l'intero Codice, portate a conoscenza di codesta Commissione, richiama l'attenzione su taluni aspetti ritenuti più rilevanti, come gli articoli 10, 29, 115, riletti sotto una prospettiva di ampio respiro che si collega più armoniosamente alla logica della normativa vigente. L'art. 10, come ora configurato, classifica i beni culturali a seconda della loro appartenenza (soggetti pubblici, persone giuridiche senza fini di lucro, singoli soggetti privati o società per azioni), con particolare riferimento agli effetti che concretamente conseguono dalla loro individuazione. In sostanza, appare opportuna tale diversa impostazione, poiché consente di sottoporre alla verifica stabilita dall'art. 12, non soltanto le cose indicate all'art. 10, comma 1, ma tutti i beni pubblici e appartenenti a soggetti non profit. Non sono infatti comprese nella normativa oggi vigente: le collezioni pubbliche non esposte, i beni che abbiano interesse storico indiretto ovvero rappresentative di pubbliche istituzioni appartenenti a soggetti pubblici e non profit, le collezioni di proprietà di persone giuridiche senza fini di lucro. Tale situazione si ripercuote, naturalmente con effetti devastanti, sull'istituto dell'alienazione, essendo il pregio di tali beni considerato solo in rapporto all'avvenuto accertamento del particolare interesse previsto ai sensi dell'art. 13 del Codice. Ma prima che avvenga tale accertamento quali garanzie sono offerte a tali beni? In sostanza, l'impostazione attuale è quella già prevista nel '39 prima, e nel '99 poi, con il Testo Unico, laddove però (e questo è un particolare di non poco conto), vigeva il principio della inalienabilità assoluta dei beni culturali pubblici; pertanto, non era stato ritenuto indispensabile fornire troppe precisazioni, per esempio, in ordine alle collezioni che, comunque, risultavano protette come beni individui inalienabili. Con l'avvento del Codice Urbani che ha capovolto il principio dell'inalienabilità dei beni demaniali, configurando come eccezionali le tipologie di beni per i quali sia vietato il trasferimento di proprietà a soggetti diversi da quelli pubblici territoriali, si rendono necessarie le modifiche proposte al fine di far sì che i predetti beni non possano essere venduti prima che si sia quantomeno verificato il valore indiretto del singolo bene o il pregio di esso nel suo complesso. Art. 10, comma 4 Le modifiche ai beni di interesse numismatico introdotte dalle varie leggi che si sono susseguite a partire dall'estate 2005, sotto forma addirittura di provvedimenti di urgenza, costituiscono solo uno dei diversi esempi della confusione oggi vigente sulla complessa materia dei beni culturali. Con la modifica al comma 4, si intende affermare che in ordine a tale categoria, vada sancito il principio correttamente affermato dal settore numismatico, che la serialità degli oggetti non costituisce elemento discriminante per la individuazione della peculiarità del bene; peculiarità che prescinde ai fini della valutazione del suo valore intrinseco, e quindi del pregio storico, dall'elemento di rarità che può non essere presente; pertanto la verifica o accertamento del valore va rilevato esclusivamente attraverso la loro valenza storica, archeologica eo artistica in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali nonché ai contesti di rinvenimento. Articolo 29 Sull'articolo 29 che riguarda la conservazione, si intende sollecitare l'attenzione del legislatore verso le altre figure di tecnici non iscritte agli albi professionali, diverse dal restauratore che operano nel settore della conservazione e chiedere che venga conferita ad esse formalmente pari dignità giuridica in riferimento ai compiti da ciascuno svolti nell'ambito delle proprie competenze. Si propone anche una norma di principio che sancisca l'applicazione uniforme, nei diversi settori pubblici, dei livelli di qualità professionale. Norma che in attuazione di quanto previsto negli articoli 117 e 3 della Costituzione e dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 16501, dovrà essere recepita dalle regioni e dagli altri enti territoriali e costituire una disposizione di principio da applicare anche nei bandi di concorso dello Stato e degli enti pubblici, in riferimento alle modalità di accesso agli sbocchi professionali. A tale proposito si richiede che i contratti di servizio che i soggetti pubblici stipulano in forma indiretta ai sensi dell'art. 115 del codice debbono prevedere nei bandi di gara che il contraente disponga, in attuazione della normativa comunitaria, di personale in possesso dei requisiti di qualità indicati ai sensi del comma 1 dell'art. 29ter e dell'art. 114 comma 3. Articolo 115 Si propone infine una lettura dell'art. 115 più adeguata alle finalità di valorizzazione del bene il cui progetto deve altresì indicare: a) la nuova destinazione d'uso del bene che deve essere compatibile con il suo carattere storico- artistico; b) le misure di conservazione; c) le modalità di fruizione che non possono limitare il godimento pubblico del bene se non per ragioni di tutela e comunque devono essere conformi alle precedenti situazioni; d) la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. a carico dell'affidatario o concessionario; e) i livelli di qualità in generale e i livelli professionali degli addetti che non possono prescindere dalle disposizioni di cui agli artt. 104 (114) 29,29bis,29ter ; f) la clausola penale di cui all'art. 1382 del c.c. con la quale l'affidatario o concedente si obbliga a versare, a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del valore del bene, salvo maggior danno. Tali indicazioni debbono essere fatte valere come norme di principio, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. m), n) e comma 3, a cui devono attenersi anche le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali nonché i soggetti che abbiano la gestione dei beni ai sensi del presente articolo . ASSOCIAZIONE RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI Aderiscono: AIB (Associazione Italiana Biblioteche) ASSOTECNICI (Associazione nazionale tecnici per la tutela beni culturali e ambientali)