Ambiente Energia Bocciata dalla Corte costituzionale la legge della Regione siciliana n. 4 del 2003 per la parte riguardante le costruzioni edificate in aree protette - Legambiente: «La maggioranza parlamentare dell'Ars non perde mai l'occasione di forzare le leggi» -------------------------------------------------------------------------------- Bocciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n 39, la legge della Regione Siciliana n 4 del 2003 per la parte riguardante la possibilità di sanatoria edilizia per le costruzioni edificate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 11 dell'articolo 17, tale legge così recitava testualmente: "Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione del l'opera abusiva". Tale disposto di legge andava a modificarne, in direzione di un sempre maggiore ed indiscriminato lassismo, uno precedente (legge n171994) che imponeva, invece, l'obbligatorietà del nulla osta della Soprintendenza anche quando il vincolo paesaggistico venisse posto successivamente alla costruzione dell'opera abusiva. La Corte Costituzionale ha, come auspicato e come prevedibile, bloccato questo ennesimo assalto all'integrità territoriale e paesaggistica della nostra isola anche a suo tempo denunciato da Legambiente. È proprio il caso di dire, però, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il comma 4 del ddl n1095 del 2006, di recente e per la seconda volta impugnato dal Commissario dello Stato, suona così: "Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali, ambientali, paesistici o archeologici, il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo in atto esistente sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva." Balza agli occhi che i due testi, quello del 2003 e quello del 2006, sono assolutamente identici. Risibile se non fosse drammaticamente vero. «La maggioranza parlamentare dell'Ars non perde mai l'occasione di forzare le leggi e il buon senso osserva Salvatore Granata, segretario di Legambiente Sicilia non si ferma davanti a nulla, non possiede il senso dell'interesse generale e persevera tenacemente nel suo tentativo di svendere territorio ed ambiente ad interessi particolari e clientelari, come questa vicenda emblematicamente mette in evidenza. Ma dopo la Sentenza dei giorni scorsi continua Granata è chiaro che anche l'ultima riprosizione della norma, varata in fretta e furia sfidando il Commissario dello Stato, subirà eguale sorte».
SICILIA: Sanatoria edilizia a scapito del paesaggio
La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Siciliana n. 4 del 2003 per la parte riguardante la sanatoria edilizia in aree protette. La legge prevedeva che il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo fosse richiesto solo nel caso in cui il vincolo fosse stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva. La Corte ha ritenuto che questo disposto di legge era in contrasto con uno precedente che imponeva l'obbligatorietà del nulla osta della Soprintendenza anche quando il vincolo venisse posto successivamente alla costruzione dell'opera abusiva. La sentenza ha bloccato l'assalto all'integrità territoriale e paesaggistica della Sicilia.
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