Ancora in alto mare le linee guida per stabilire in quali casi avviare la nuova procedura di verifica Entrata in vigore più di sei mesi fa, il 27 giugno scorso, la nuova procedura da praticare per realizzare opere pubbliche in zone di interesse archeologico è ancora un'astrazione: nessuna soprintendenza ha ricevuto le relazioni prescritte dalla legge e, di conseguenza, la verifica archeologica è ancora successiva all'approvazione del progetto preliminare. Il ritardo dipende dalla mancanza di un fondamentale tassello: l'istituzione, presso il ministero dei Beni culturali, dell'elenco di archeologi abilitati a raccogliere, elaborare e validare la documentazione da trasmettere alla soprintendenza. Un'indagine archeologica sul tracciato dello scavo da eseguire, che la stazione appaltante deve inviare per la verifica, prima di approvare il progetto preliminare. Per individuare gli archeologi con le carte in regola, il DL632005 fa un generico riferimento a dipartimenti universitari di Archeologia e a figure professionali qualificate con un dottorato di ricerca o una specializzazione, senza specificare gli indirizzi necessari. Si rinvia a un decreto per l'istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati e per la procedura di iscrizione. In base a quanto prevede l'articolo 2-ter del DL 632005, questo provvedimento sarebbe dovuto essere pronto entro il 26 settembre (90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 1092005). A distanza di quattro mesi dalla scadenza, dal ministero dei Beni culturali fanno sapere che il testo c'è, manca solo l''ok del Consiglio di Stato perché possa arrivare sul tavolo del ministro Rocco Bariglione ed essere firmato. L'elenco mancante Secondo i dettagli trapelati dal dicastero di via del Collegio romano, l' elenco di archeologi cui si sta lavorando è improntato sulla falsariga di quello previsto per le Soa. Il procedimento di iscrizione sarà molto semplice e snello, assicurano dall'ufficio legislativo del Ministero: per iscriversi, basterà un'autocertificazione, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. I fac-simile per la domanda saranno pubblicati in «Gazzetta» o reperibili sul sito del ministero dei Beni culturali. La conclusione del procedimento avverrà con il meccanismo del silenzio-assenso. Il decreto non fisserà tariffe: saranno le stazioni appaltanti a mettersi d'accordo con gli archeologi sull'entità del compenso. Verranno, invece, elencati gli indirizzi che danno diritto all'iscrizione, facendo riferimento alle categorie di specializzazione individuate dal decreto del Miur del 4 ottobre 2000 (supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 249 del 24 ottobre 2000). Al momento, ne sono stati individuati sei (si veda la tabella): preistoria e protostoria; archeologia classica; cristiana medioevale; fenicio punica; topografia antica; metodologia della ricerca archeologica. Come tengono a specificare dal Ministero, l'elenco non punta a essere abilitativo della professione di archeologo, anche perché di fatto taglia fuori tutte le altre specializzazioni in archeologia che hanno poca utilità per gli scavi sul territorio italiano, come, ad esempio, quella orientale. Restano completamente esclusi dal provvedimento i geologi, nonostante questi ultimi siano assimilati agli archeologi dal Dpr 5541999 per svolgere le indagini geologiche e archeologiche preliminari. Le linee guida. Oltre all'elenco di archeologi abilitati, perché la disciplina sull'archeologia preventiva sia del tutto completa e chiara mancano anche le linee guida, da adottare in base a quanto disposto dall'articolo 1-quater, comma 6, con un decreto legge del ministero dei Beni culturali, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che assicuri all'archeologia preventiva «speditezza, efficienza ed efficacia». In questo caso, il termine di legge non è già scaduto: mancano ancora un paio di mesi. Fonti ministeriali rivelano che si è ancora in alto mare per la loro stesura. «Potrebbero arenarsi - dicono come si sono già arenati i decreti che avrebbero dovuto dettare i criteri per la verifica dell'interesse culturale, disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs 422004, a ogni modo l'archeologia preventiva diventerà operativa con l'istituzione dell'elenco degli archeologi». Già arrivate le prime domande. Mentre i provvedimenti attuativi della procedura di archeologia preventiva si fanno attendere, le soprintendenze navigano a vista. Di fronte alle prime domande d'iscrizione all'elenco degli archeologi, l'atteggiamento è quello di raccogliere e archiviare, aspettando ulteriori istruzioni da parte del ministero dei Beni culturali. In Toscana, ad esempio, ne sono già arrivate almeno una decina, firmate da singoli professionisti. Ancora non si muovono, invece, i dipartimenti universitari chiamati in causa dal DL 632005. Tutto tace anche sul fronte delle stazioni appaltanti, che non possono trasmettere alle soprintendenze le relazioni archeologiche sul progetto preliminare da approvare, dato che non c'è chiarezza sui soggetti che hanno titolo a predisporre i documenti. «La legge che istituisce l'archeologia preventiva è positiva», osserva Giuseppina Carlotta Cianferoni, soprintendente ai Beni archeologici della Toscana, «è stata così istituzionalizzata una prassi che nei casi più complessi, come ad esempio il tracciato della Tav, abbiamo sempre cercato di adottare, chiedendo in conferenza di servizi di effettuare un'indagine archeologica, prima di effettuare il tracciato». Il ritardo dei provvedimenti attuativi crea, però, un certo imbarazzo. Non si sa cosa rispondere agli archeologi che tentano di iscriversi a un elenco che non c'è. Inoltre, si sente la mancanza di criteri per individuare i casi in cui occorre disporre la verifica archeologica preventiva. Infine, non si capisce se la relazione può essere firmata da soggetti singoli anche quando il progetto preliminare riguarda opere particolarmente rilevanti, oppure se le stazioni appaltanti si devono obbligatoriamente rivolgere a dipartimenti universitari. Senza le linee guida si corre, in sintesi, il rischio che ogni soprintendenza si comporti in modo diverso, e che l'attuazione della legge avvenga a macchia di leopardo. Un pericolo che, però, non allarma tutti nella stessa maniera. Per Angelo Bottini, soprintendente di Roma, le linee guida non sono così fondamentali per avviare la macchina dell'archeologia preventiva. «L'unico provvedimento indispensabile per far partire il tutto - dice - è il decreto per istituire l'elenco degli archeologi abilitati a redigere la relazione». Ma l'esperienza della capitale rappresenta un caso a sé. «A Roma l'archeologia preventiva serve sempre e comunque - prosegue Bottini - nessuno può intervenire senza prima effettuare approfonditi studi archeologici, anche adesso viene attuata per il tracciato della metro C, nella fase più preliminare possibile, prevedendo appositi capitoli di spesa».
il Sole 24 Ore
13 Febbraio 2006
In ritardo l'archeologia preventiva
AZ
Azzurra Pacces
il Sole 24 Ore
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Bene culturale
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