La Corte costituzionale ha bocciato la legge regionale sul condono edilizio della Campania, rimettendo in pista i limiti più ampi previsti dalla normativa statale. Tuttavia, nonostante la censura della Corte, in Campania non ci dovrebbe essere una riapertura dei termini della sanatoria. Secondo le settanta pagine della sentenza 492006, depositata ieri, sono illegittime anche alcune parti delle leggi sul condono di Emilia-Romagna e Marche. Ma in questi casi si tratta di aspetti particolari. In Emilia non hanno superato l'esame costituzionale gli abusi anteriori al febbraio 1977, commessi con interventi comunque autorizzati. Nella legge delle Marche, invece, sono illegittimi gli ampliamenti superiori al 30 del volume originario o a 3mila metri cubi. Promosse, invece, le leggi di Lombardia, Veneto, Umbria e Toscana, mentre le norme della Regione Sicilia erano state parzialmente bocciate sulla tutela del paesaggio con la sentenza 392006. Intanto, prende forma il bilancio parlamentare di fine legislatura. È diminuito il numero di leggi: 665 contro le 906 delle vecchie Camere. Ma sono aumentati i decreti: 193, che rappresentano il 29 del totale delle leggi fatte, contro il precedente 19,2 per cento. Maggiore anche il ricorso alla fiducia rispetto ai Governi dell'Ulivo: 46 volte contro 36 della scorsa legislatura. Abusi edilizi, Campania senza legge. La bocciatura delle norme regionali rilancia le regole più favorevoli della disciplina statale La bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge regionale della Campania con la sentenza 492006 (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 febbraio) si traduce in un ritorno al passato. Vale a dire, ai limiti previsti dalla legislazione statale, più elastici in particolare su volumi singoli dell'abuso (750 metri cubi) e complessivi della costruzione (3mila metri cubi). Questa una delle conseguenze più importanti della sentenza di 70 pagine, depositata ieri, con estensore Ugo De Siervo. Coloro i quali non hanno presentato, in Campania, domanda di sanatoria perché sicuri di essere fuori dai parametri regionali, non possono però sperare in una riapertura dei termini: il motivo di bocciatura della legge regionale, ossia la tardività, non consente infatti il varo di una nuova legge, che sarebbe anch'essa tardiva. Solo chi ha presentato la domanda di sanatoria entro il dicembre 2004 potrà rallegrarsi dell'errore della Regione, potendo contare su la maggiore elasticità prevista dalla legge statale, per esempio in tema di sanabilità «delle opere realizzate in zone al tempo non ancora vincolate sotto l'aspetto ambientale. Meno importati le conseguenze della sentenza nelle altre due Regioni che si sono viste "bocciare" le norme sul condono dalla Corte costituzionale. In Emilia-Romagna viene meno una norma (articolo 26, comma 4, legge 232004) che riteneva inoffensivi gli abusi edilizi realizzati prima del' febbraio 1977 in concomitanza con l'esecuzione di opere autorizzate. In concreto, la Regione prendeva atto di un orientamento consolidato che esige un'adeguata motivazione per sanzionare abusi remoti. Ma la Consulta ritiene che questa finalità non possa prevalere sul limite posto dallo Stato con la legge 362: se una legge nazionale prevede che si sanino tutti gli abusi fino al marzo 2003, non ne deve restare escluso nessuno. Le conseguenze dell'annullamento di questa norma dell'Emilia Romagna sono trascurabili: da un lato gli abusi anteriori al febbraio 1977 e consistenti in difformità sono numericamente limitati; dall'altro, la Regione Emilia-Romagna, a differenza della Campania, ha legiferato tempestivamente e potrebbe riaprire i termini di una sanatoria regionale limitatamente a questo tipo di abuso. In alternativa, una legge regionale potrebbe limitare fortemente le conseguenze dell'abusivismo remoto, rendendolo di fatto irrilevante (come già avviene in diversi piani regolatori, che sanano le difformità ultra-ventennali). Nelle Marche, infine, non sono più possibili condoni che comportino ampliamenti del manufatto superiore al 30 della volumetria della costruzione originaria. Non è nemmeno possibile che vi siano condoni in nuove costruzioni residenziali che superino complessivamente i 3mila metri cubi. I condoni già rilasciati sono fatti salvi, mentre quelli in corso di esame potrebbero esser accolti in parte, cioè solo nei nuovi limiti. Per altro, in Sicilia, con la sentenza 392006, la Corte costituzionale ha invece imposto un maggior rispetto dei vincoli paesaggistici e storico artistici (si veda «Il Sole-24 Ore» del 9 febbraio): si prevede infatti l'eliminazione della norma regionale (legge 42003) che garantiva immunità agli abusi commessi prima dell'imposizione del vincolo. Sotto questo aspetto, l'intero territorio nazionale è tutelato con analoga serietà, quanto meno in attesa del condono paesaggistico (legge 3082004) e delle relative procedure di compatibilità. La Corte costituzionale, con la sentenza 492006, ha insomma confermato il primato della legislazione statale Quando si tratta di prevedere un condono, anche se la materia in cui opera la sanatoria appartiene alle Regioni. Solo nel caso della regione Campania ha prevalso, sulla tutela del territorio, l'esigenza di rispettare l'autorità di una precedente pronuncia della Corte: la legge di quella Regione, ben più severa di quella statale, è stata ritenuta inapplicable perché in ritardo di sei giorni rispetto al termine previsto dal legislatore statale. In Campania non c'è però il rischio di un vuoto normativo, perché la materia del condono è regolata dalla legge statale: vi è tuttavia una sconfitta delle istanze di tutela del territorio. Le leggi regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche sono state ritenute in contrasto con principi costituzionali, ma solo in previsioni di dettaglio: ne resta fermo l'impianto e la configurazione di rigida tutela del territorio. Dall'esame delle singole questioni, ritenute o meno fondate dalla Corte costituzionale, gli operatori vedono emergere elementi di rafforzamento degli aspetti ambientali (con insanabilità degli abusi in zone vincolate). Elementi del resto già presenti nella sentenza n. 39 del 2006, che aveva censurato la Regione Sicilia.