CORTE Costituzionale. La tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali prevale sulla sanatoria La tutela dei vincoli paesaggistici ed ambientali prevale sulle ipotesi di condono edilizio. È questo il messaggio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 dell'8 febbraio 2006, critica nei confronti di una legge di sanatoria edilizia promulgata dalla Regione Sicilia. Un principio, quello affermato dalla Corte, che è utile anche per interpretare alcune norme del condono edilizio statale (legge 3262003 e norme regionali attuative) in cui abusi e vincoli di edificabilità non si discostano tra Sicilia e continente. Il caso esaminato. Il condono edilizio in Sicilia è disciplinato da una legge (n. 371985) simile a quella statale (n. 471985), per quanto concerne l'esame delle domande di condono di abusi su aree dove, a seguito dell'abuso commesso, siano stati apposti vìncoli ambientali. Con la legge 171994, l'Assemblea siciliana prevedeva che il nulla osta della Soprintendenza fosse necessario anche quando il vincolo veniva posto dopo la costruzione dell'opera abusiva. La legge regionale 42003, invece, ha invertito questo ragionamento, precisando (retroattivamente) che tale parere della Soprintendenza era richiesto solo nel caso in cui il vincolo fosse stato posto prima del compimento dell'abuso. Dal 2003 in poi, in Sicilia gli abusi in zona successivamente vincolata sono tornati agevolmente sanabili, in quanto non era più necessario passare attraverso le valutazioni della Soprintendenza. Questo assetto normativo non è stato condiviso dal Giudice costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma siciliana del 2003 e reso di nuovo indispensabile il parere della Soprintendenza anche per zone non ancora sottoposte a vincolo al momento dell'abuso. Con la sentenza n. 39, la Corte richiama la Regione Sicilia al rispetto di principi contenuti nella legislazione statale. La regione non può, infatti, trascurare che da più norme statali (articolo 32, legge 471985; articolo 32, comma 27, legge 3262003) si desume la necessità di ottenere il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo anche per sanare abusi antecedenti al vincolo stesso. Condono edilizio e ambientale. Tuttavia, mentre la Corte rafforza la tutela ambientale, emergono ostacoli a causa del sovrapporsi di due condoni. Da un lato, infatti, la legge statale 3262003 prevede limiti alla sanabilità se vi sono vincoli paesaggistici; ma dall'altro, tali vincoli possono essere derogati con una specifica domanda di condono paesaggistico, a norma dell'artìcolo 37 della legge 3082004. Anzi, proprio di recente (si veda la «Gazzetta Ufficiale» n. 25 del 31 gennaio 2006) il Presidente del Consiglio ha approvato lo schema di relazione paesaggistica prevista dal Codice beni culturali, chiarendo come poter ottenere la valutazione di compatibilita paesaggistica indispensabile (anche) al condono ambientale. Questo condono paesaggistico (che scadeva lì 31 gennaio 2005) può superare, per abrogazione tacita, le incertezze poste dai commi 26-27 dell'articolo 32 della legge 3622003 e dalle leggi regionali. Dunque, è vero che la legge 3622003 prevede limiti al condono in zone vincolate, ma è possibile aggirare i limiti vigenti su tali aree attraverso una domanda di condono paesaggistico, a norma della legge n. 3082004. In più casi, quindi, la Corte costituzionale appare favorevole ai rigidi criteri regionali per il condono, con sentenze di imminente pubblicazione (si veda «Il Sole-24Ore» di ieri, 8 febbraio) e con i principi desumibili dalla sentenza 392006 sui vincoli in Sicilia. Tuttavia, non dimnuiscono, da parte dei contribuenti, le aspettative e le speranze di condono ambientale, come previste dalla legge 3082004 e dai pareri di compatibilita pesaggistica delle opere abusive.
Bocciato il condono edilizio della Sicilia
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana che ha invertito il ragionamento sulla necessità del parere della Soprintendenza per il condono edilizio in zone vincolate. La legge regionale aveva richiesto il parere solo nel caso in cui il vincolo fosse stato posto prima dell'abuso, mentre la Corte ha stabilito che il parere della Soprintendenza è necessario anche per zone non ancora sottoposte a vincolo al momento dell'abuso. La Corte ha anche rafforzato la tutela ambientale, ma ha incontrato ostacoli a causa del sovrapporsi di due condoni: il condono edilizio statale e il condono paesaggistico.
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