COORDINAMENTO NAZIONALE UIL BENI E ATTIVITA' CULTURALI Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma Tel 066723361 6792933 fax 6782911 - E - Mail uilbactiscali.it sito internet http:www.uilbac.it COMUNICATO STAMPA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE BENI E ATTIVITA' CULTURALI FONDAZIONE MUSEO EGIZIO SOLO CAOS SENZA REGOLE E CERTEZZE A RISCHIO I BENI PER CERASOLI "OCCORRE LEALTA' DA PARTE DEI SOGEGTTI IN CAMPO" Oggi il Segretario Generale della Uil Gianfranco Cerasoli, ha tenuto una assemblea del personale del Museo Egizio durante la quale sono emerse tutte le indeterminatezze che il Sindacato sta denunciando da tempo. All'interno della Fondazione non ci sono regole e per i lavoratori non vi sono certezze a partire dal lavoro quotidiano ma anche rispetto al futuro. I lavoratori non sanno a chi rivolgersi per una semplice domanda di ferie tra un rimpallo ed un altro di responsabilità. La Direttrice sostiene che di talune figure professionali non sa cosa farsene,non esiste un registro di protocollo e nel prossimo futuro tenuto conto della vocazione "flessibbilista" dei vertici della fondazione c'è il rischio che gli aspetti legati alla conservazione siano relegati in secondo piano se non addirittura eliminati del tutto poiché ad oggi l'impostazione che se ne ricava dalle dichiarazioni rese ai mass media, riguarda solo la parte della comunicazione. Del resto l'assemblea ha esaminato anche il c.d. piano di valorizzazione redatto dalla Fondazione che si traduce, a giudizio del Segretario della Uil " in una misera paginetta di elencazione di titoli di buoni propositi senza alcun progetto che indichi tempi modalità costi nonché i soggetti che dovranno concorrere alla realizzazione." I lavoratori sono molto delusi ,c'è il rischio che non vengano rispettati gli standard museali tecnico scientifici a tutto danno dei beni. Infatti, dice Cerasoli "il problema che si porrà subito dopo lo spegnimento dei riflettori dovuto alle olimpiadi è serio e va affrontato con lealtà senza demagogia tirando fuori le carte e le reali intenzioni del Ministero e della Fondazione, c'è il rischio che il personale venga sottoposto a selezioni discrezionali da parte della Fondazione a norma dell'articolo 10 del contratto di servizio e per questo è necessario verificare se la norma ex art 23 bis del decreto legislativo 165 sia effettivamente applicabile senza incorrere in danni all'erario." Tra l'altro aggiunge Cerasoli " oggi per responsabilità del Direttore Regionale, i lavoratori sono scoperti da un punto di vista giuridico poiché prestano servizio in una struttura privata senza alcun atto che ne legittimi tale impiego" Il Segretario della UIL oggi ha illustrato le proposte che saranno presentate al tavolo Ministeriale in occasione della prossima riunione nazionale Roma 07 febbraio 2006 L'Ufficio Stampa Al Vice Ministro per i beni e le Attività culturali On. Antonio Martusciello Al Capo Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici, Prof. Francesco Sicilia Al Presidente della Fondazione Antichità egizie, Dott. Alain Elkann Al Capo del Dipartimento per la ricerca l'Innovazione e l'Organizzazione, Prof. Giuseppe Proietti Al Direttore Generale del personale, Dott. Alfredo Giacomazzi Al Direttore generale per i Beni Archeologici, Dott. Anna Maria Reggiani Al Direttore Regionale Dott Mario Turetta A tutto il personale Loro Sedi Servizio: Segreteria Generale Oggetto: Proposte Uil - Fondazione Egizio Come concordato nel corso della recente riunione relativa alla vertenza della Fondazione Egizio si trasmettono le proposte della Uil Beni e Attività Culturali. Premessa: La scrivente organizzazione sindacale ribadisce tutta la propria contrarietà all'istituzione della Fondazione per il Museo Egizio che dal nostro punto di vista ma anche in virtù delle analisi elaborate dalla stessa Fondazione e tenute inspiegabilmente segrete, dallo stesso Ministero,dimostrano che tale operazione avrà costi di gestione che annualmente faranno registrare disavanzi che si scaricheranno in parte sui visitatori che rappresentano l'anello debole per un progetto di valorizzazione che poteva essere realizzato attraverso uno strumento diverso da quello di una fondazione. A tale considerazione si aggiunge anche quella relativa alla non corretta applicazione di una norma quale quella dell'art. 23 bis, comma settimo, del D.lgs. 30 aprile 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art.5 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 che per essere applicato ha bisogno dell'emanazione di un apposito regolamento a norma dell'art. 17 comma 1, legge 23081988 n.400 per individuare i soggetti privati e gli organismi internazionali e per definire le modalità e le procedure attuative dell'articolo stesso che ad oggi non esiste. Premesso ciò di seguito si riportano le proposte a tutela del personale del Museo Egizio: Articolo 1) Progetto di valorizzazione Fondazione La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte sulla base dell'articolo 10 del contratto di servizio stipulato in data 19 dicembre 2005 con la Fondazione del Museo Egizie entro il porterà a conoscenza dei 72 dipendenti della ex Soprintendenza alle Antichità Egizio,previa apposita notifica personale, il progetto di valorizzazione del museo indicati nell'allegato sub B del medesimo contratto di servizio. Articolo 2) Consenso del personale Il personale della ex Soprintendenza alle Antichità Egizie entro 30 giorni dalla notifica potrà esprimere attraverso una apposita dichiarazione il proprio consenso ad essere assegnato temporaneamente alla Fondazione per un periodo massimo di 5 anni attraverso rinnovi annuali. Decorsi due anni il personale assegnato può esprimere l'opzione per l'eventuale transito definitivo presso la Fondazione secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 28 quater del ccnl integrativo 19941997. Rimane fermo il principio secondo il quale il personale può decidere in qualunque momento di rientrare in qualsiasi istituto della città di Torino dandone preavviso alla Fondazione almeno 30 giorni prima. Articolo 3) Impiego del personale Il personale che avrà dato il consenso all'assegnazione temporanea sarà impiegato dalla Fondazione secondo l'attuale professionalità e posizione economica e quella che acquisirà attraverso i processi di riqualificazione in atto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Articolo 4) Modello organizzativo e funzionale Fondazione Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo in sede di trattativa locale tra le la Direzione Regionale, la Fondazione le oo.ss. territoriali e le rsu dovrà stipularsi un accordo per disciplinare il modello organizzativo, le funzioni spettanti e le attribuzioni nel rispetto delle professionalità possedute, del personale che risulterà assegnato alla Fondazione. Articolo 5) Trattamento economico fondamentale e accessorio Al personale assegnato alla Fondazione spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dai contratti del comparto Ministeri per le distinte posizioni economiche. Allo stesso personale spetta il trattamento economico riferito ai progetti denominati "produttività ed efficienza" e "apertura prolungate". Allo stesso personale spettano altresì i compensi per la realizzazione di: progetti locali annuali; Turnazioni per le prestazioni rese nei giorni feriali e festivi Lavoro straordinario Legge 10994 e s.m.i. Prestazioni conto terzi Maggior carico di lavoro dovuto ad eventuali incrementi del numero di visitatori connesso anche all'ampliamento degli spazi espositivi. (occorre definire se gli oneri dei trattamenti economici accessori sono a carico della Fondazione o del Ministero) Articolo 6) Applicazione istituti ccnl Al personale assegnato continuano ad applicarsi tutti gli istituti giuridici ed economici del personale del comparto Ministeri. Articolo 7) relazioni e diritti sindacali Le relazioni ed i diritti sindacali presso la Fondazione sono regolamentate secondo le regole e le norme attualmente previste dai ccnl di comparto e dei contratti di Ministero,tuttavia la contrattazione locale può prevedere norme di miglior favore. Articolo 8) contratto integrativo di Fondazione La Fondazione, le oo.ss territoriali, le rsu avvieranno entro il 1 marzo p.v. il tavolo di trattativa per la realizzazione e stipula di un contratto integrativo relativo al personale della Fondazione. Articolo 9) Formazione Al personale assegnato presso la Fondazione sono garantiti i processi di formazione attualmente in atto presso il Ministero nonché quelli futuri. La Fondazione s'impegna a redigere annualmente piani di formazione per tutte le professionalità assegnate. Per l'anno 2006 le attività di formazione saranno individuate attraverso una apposita sessione negoziale locale che disciplinerà i moduli, i compensi e la realizzazione che comunque non potrà avvenire fuori dall'orario di servizio. Articolo 10) Buoni pasto Al personale spetta,secondo le modalità e tipologie orarie relativo al modello organizzativo adottato, l'attribuzione dei buoni pasto nella misura e nel valore stabilito per i dipendenti del comparto Ministero (7 euro netti ). La contrattazione locale può stabilire l'incremento del valore del buono pasto. In tutti i casi gli oneri sono a carico della Fondazione. Articolo 11) Regime degli orari orari e straordinari Il regime degli orari, nonchè le tipologie degli stessi sono quelli indicati nei ccnl di comparto. Una volta definito il modello organizzativo, i piani di valorizzazione di fruizione della Fondazione, la trattativa in sede locale potrà concordare piani, progetti e prestazioni orarie straordinarie da remunerare con compensi aggiuntivi a carico del bilancio della Fondazione. Articolo 12) Compenso aggiuntivo Al fine di remunerare il maggiore impegno del personale assegnato presso la Fondazione a decorrere dal viene assegnato per ciascun dipendente un compenso aggiuntivo netto per 13 mensilità pari a 1000,00 . Per l'anno 2006 la somma a disposizione prevista dal Bilancio della Fondazione è pari a euro 936.000,00. (tale importo è in linea con quanto viene attribuito attualmente al personale assegnato presso la Società Arcus) (Oltre all'importo complessivo calcolato al netto nel bilancio va indicata la quota destinata a coprire gli oneri relativi all'irpef e irap). Articolo 13) Incarichi istituzionali ed extraistituzionali Al personale attualmente impegnato in collaborazioni, campagne di scavo, attività di ricerca,studio presso altri enti pubblici e privati rimane l'autorizzazione concessa secondo le modalità vigenti presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Per gli ulteriori incarichi e o affidamenti istituzionali ed extraistituzionali permane il regime autorizzatorio previsto per i dipendenti del Ministero . Pertanto sarà la Direzione Regionale e per delega la Soprintendenza di settore a rilasciare le autorizzazioni ed a curare l'anagrafe relativa . Articolo 14) Regime delle missioni Il regime delle missioni nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale segue quello Ministeriale con oneri a carico della Fondazione eo del soggetto organizzatore pubblico o privato. Articolo 15) Assunzioni presso la Fondazione La Fondazione redige (se esiste) illustra alle oo.ss. territoriali e alle rsu, il piano d'impresa contenente i piani strategici a medio e lungo periodo concernente le azioni,le attività relative agli interventi che intende realizzare. In tale piano oltre alla missione istituzionale che dovrà essere realizzata secondo i parametri ed i criteri fissati dall'atto di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei di cui al D.M. 10 maggio 2001 e richiamato dall'articolo 6 (obblighi della Fondazione) dell'atto convenzionale entro il 28 febbraio dovranno essere indicate anche le azioni relative al pieno impiego delle unità (72) assegnate e di quelle che si reputeranno necessarie. Per quest'ultime verrà effettuata una indagine tra i lavoratori presenti nella città di Torino, e nelle altre province della regione Piemonte per acquisire eventuali disponibilità ad essere assegnate. Qualora tali disponibilità non vi fossero la Fondazione d'intesa cone le oo.ss. e le rsu. Concorderanno un piano di assunzioni ed il contratto di riferimento da applicare. Articolo 16) Valutazione servizio prestato presso la Fondazione A norma del comma 7 dell'articolo 23 bis d.lgvo 16501 Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. Articolo 17) Conflitti e loro composizione Permanendo lo status giuridico di lavoratori pubblici eventuali contenziosi e conflitti riferiti all'organizzazione del lavoro, ai diritti nonchè al sistema delle relazioni sindacali dovrà trovare momenti di raffreddamento e conciliazione presso la Direzione Regionale del Piemonte a cui le parti (Fondazione e soggetti sindacali) potranno rivolgersi entro 10 giorni dall'insorgere del conflitto. DOCUMENTAZIONE Decreto legislativo 1652001 Art. 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e il riconoscimento dell'anzianità di servizio. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a. il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b. il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.