ROMA II Codice approvato ieri in via preliminare va oltre il semplice riordino della materia degli appalti. Le novità e le riscritture della normativa sono moltissime sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Il risultato è la scomparsa di alcuni tra i principali istituti di garanzia che hanno finora caratterizzato la normativa italiana, a cominciare dalle limitazioni alla trattativa privata. In questo caso il Governo ha scelto di recepire fedelmente le direttive e ha quindi ammesso l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture, senza limiti di importo, nelle ipotesi indicate dalla direttiva 200418. Solo in un caso il viceministro Ugo Martinat ha ottenuto l'inserimento di un freno: la trattativa privata in seguito a una prima gara in cui le offerte erano irregolari o irricevibili è ora ammessa fino a un milione di euro e non più senza limiti. Ma resta l'altra ipotesi: la trattativa privata è sempre ammessa «in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi e forniture, la cui natura o i cui imprevisti non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi». Una formula vaga e ambigua che rischia di essere frequentemente invocata. Sotto la soglia invece il tetto alla trattativa privata senza condizioni è sceso, nell'ultima versione, da 500mila a 100mila euro. Restano però confermati tutti gli aumenti di altri sistemi di affidamento meno trasparenti. E quindi la soglia per i lavori in economia passa a 500mila euro (oggi è 200mila) e quella per la licitazione privata semplificata si raddoppia arrivando a un milione e mezzo. Offerte anomale. Nel sottosoglia è stata reintrodotta in corsa l'esclusione automatica delle offerte che hanno ribassi anomali (la formula matematica per la soglia di anomalia è invariata). Sopra la soglia, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, viene introdotto l'obbligo di valutare le anomalie anche se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel quale il ribasso gioca un ruolo marginale. La norma è abbastanza drastica («le stazioni appaltanti valutano la congruità»). Secondo la relazione, invece, questa verifica è «possibile», lasciando intravedere uno spazio di discrezionalità. Progettazione. L'ultima versione del testo cancella del tutto le gare nella fascia di mercato sotto la soglia europea dei 211.129 euro. È stato elevato infatti dai 154mila proposti dalla commissione degli esperti fino ai 211mila della soglia UE il limite entro cui sono possibili affidamenti senza gara. In pratica viene esteso quel meccanismo di assegnazione che è già utilizzato oggi per progetti sotto i 100 mila euro, che prevede soltanto il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento. Su questo punto il ministero delle Infrastrutture promette però una circolare in tempi brevi (vincolante solo per le amministrazioni centrali e non per gli enti locali) in cui spiegano i tecnici «sarà comunque reso obbligatorio il ricorso a una procedura selettiva». Appalto integrato. Eliminato anche un altro vincolo della legge quadro sui lavori pubblici: la rigida separazione tra progettazione e realizzazione. Già le ultime modifiche avevano molto esteso il ricorso all'appalto integrato, dove appunto si affidano insieme progetto e lavori. Ora il Codice cancella ogni limitazione. Le stazioni appaltanti diventano libere di scegliere se affidare la sola esecuzione oppure il progetto esecutivo e i lavori (appalto integrato) o anche il progetto definitivo e i lavori (appalto concorso). Sempre su richiesta del ministero delle Infrastrutture, è tornata la norma che fa salvi gli onorali dei progettisti sui quali l'impresa che partecipa all'appalto integrato non può comunque ribassare. Dialogo competitivo. Introdotto dalle direttive europee, il Codice recepisce senza nessuna limitazione questo nuovo istituto, pensato solo per gli appalti più complessi. Si tratta di una procedura da utilizzare quando l'amministrazione non ha ancora le idee chiare sulle caratteristiche del progetto. Viene ammesso il confronto tra l'amministrazione e i concorrenti anche prima della fase di presentazione dell'offerta, con la necessità quindi di tutelare al massimo la concorrenza. Accordo quadro. Anche questo è il frutto delle nuove direttive. E la possibilità per le amministrazioni di concludere un contratto in cui l'oggetto dell'appalto non è indicato nel dettaglio perché non ancora definibile, ma è specificata la durata. Rispetto alla prima versione l'accordo quadro è stato drasticamente limitato alle sole manutenzioni e agli interventi standardizzati.