07-01-2006 IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI 2006 - LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 3 - IL PRELIEVO TERRITORIALE - Le disposizioni sulle zone economicamente omogenee dovranno aspettare un decreto con i criteri per la definizione Altri ritardi potrebbero derivare dall'obbligo di un periodo sperimentale - Le regole sono a rischio di bocciatura Ue Grazie alla Finanziaria 2006 i distretti industriali italiani potranno godere di nuove agevolazioni: la possibilità di essere considerati soggetti unici di imposta, di trattare con le amministrazioni senza che ogni singola impresa debba rivolgersi ad esse individualmente, di vedersi semplificate le pratiche di cartolarizzazione, di beneficiare di crediti agevolati (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 dicembre scorso). Ma i tempi si preannunciano lunghi, anche se il Governo ha annunciato che l'attuazione delle nuove regole è tra le priorità dei prossimi consigli dei ministri. I vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari concessi dalla manovra 2006 ai distretti produttivi sono infatti sottoposti a tre condizioni, fissate espressamente dall'articolo 1 comma 366 e comma 371 della legge 26605: - l'approvazione in un decreto ministeriale che individui le caratteristiche dei distretti produttivi che potranno fruire di queste agevolazioni; - la previsione di una fase sperimentale, al termine della quale l'applicazione sarà solo graduale; - il sospetto di una incompatibilità delle disposizioni con le regole comunitarie degli aiuti di Stato. Queste condizioni, se non saranno ben governate, potrebbero condurre a un rinvio "sine die", rinvio che non è certamente auspicabile considerato che le specifiche agevolazioni potrebbero, se fossero immediatamente operative, avere un ruolo importante per il rilancio di determinati settori economici e di particolari zone geografiche. Il decreto di attuazione. La prima applicazione della nuova normativa sui distretti produttivi è affidata all'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con altri ministri economici (Attività produttive, Politiche agricole, Innovazione tecnologica). Il decreto deve fissare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi. Distretti che, per espressa volontà del legislatore, sono costituiti da «libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche creando modalità di collaborazioni con le associazioni imprenditoriali». In leggera controtendenza con la specifica previsione normativa il comma 369 della finanziaria 2006 stabilisce che "ope legis" sono considerati distretti produttivi agevolabili: i distretti agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001, i sistemi produttivi, i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e i consorzi di sviluppo industriale definiti dall'articolo 36 della legge 317 del 5 ottobre 1991, nonché i consorzi per il commercio estero di cui alla legge 83 del 21 febbraio 1989. La fase sperimentale. Il decreto di attuazione ha il compito anche di individuare uno o più distretti per i quali la specifica normativa venga applicata in via sperimentale. La fase di sperimentazione - che ha lo scopo di verificare la fattibilità delle regole di funzionamento dei distretti e di calibrare al meglio gli accordi nazionali e locali che sono alla base della buona riuscita dello strumento agevolativo - è considerata dalla norma come fase preventiva e necessaria per la concreta attuazione della norma. In effetti è la stessa disposizione del comma 371 della Finanziaria 2006 a stabilire che l'applicazione delle disposizioni relative ai distretti si avrà solo quando sarà terminata la fase sperimentale. Per giunta, anche quando la sperimentazione sarà conclusa l'applicazione delle disposizioni sarà solo graduale e progressiva. Incompatibilità comunitaria. L'ultima condizione che, in qualche modo, ostacola la completa attuazione della normativa dei distretti è costituita dall'implicito riferimento che il comma 371 dell'articolo unico della legge 26605 fa sulla possibile incompatibilità della disposizione nazionale con le regole comunitarie. Questo modo di procedere del legislatore porta completa incertezza sulla possibilità concreta che la norma possa sopravvivere al vaglio autorizzativo di Bruxelles. Vaglio, che però, la formula della norma non sembra prevedere quale ulteriore momento che preceda l'operatività della norma. In pratica non è chiaro se sia intenzione del legislatore nazionale inviare la misura all'esame della Commissione europea al fine di acquisire un'autorizzazione per considerare la misura stessa quale aiuto di Stato compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea. Sul punto è opportuno sottolineare che la misura presenta qualche elemento di incompatibilità con le regole comunitarie sugli aiuti di Stato fiscali, non tanto in riferimento al meccanismo di consolidamento della base imponibile dell'intero distretto (sullo specifico argomento si veda l'altro articolo pubblicato in questa pagina), quanto alle regole di non tassazione delle somme erogate dalle singole imprese a compensazione dei vantaggi fiscali ricevuti e a quelle per la determinazione del concordato che è alla base della tassazione unitaria del distretto. Articolo 1 comma 366 Un decreto dell'Economia fornirà criteri e tipologie per individuare le aree economicamente unitarie
Finanziaria 2006 Tre ostacoli sulla strada dei distretti
Il governo ha annunciato che i distretti industriali italiani potranno godere di nuove agevolazioni grazie alla manovra 2006. Tuttavia, la loro attuazione è sottoposta a tre condizioni: l'approvazione di un decreto ministeriale, la previsione di una fase sperimentale e il rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato. La prima applicazione della normativa sui distretti produttivi è affidata all'emanazione di un decreto del ministro dell'Economia, che deve fissare le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi. La fase sperimentale è considerata preventiva e necessaria per la concreta attuazione della norma.
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