RACCOLTA. Fonte Altalex TESTO : DECRETO-LEGGE RECANTE "DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONSEGUENTI PROVEDIMENTI URGENTI" (Testo approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005) Art. 1 (Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud ) All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data. ....................... Art. 3 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti) Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il termine per la revisione dello Statuto, l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006. ............................... Art. 7 (Università "Carlo Bo" di Urbino) All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci mesi". Art. 8 (Personale docente e non docente universitario) 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006. .................. Art. 11 (Procedura di integrazione documentale in materia edilizia) 1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006. .................. Art. 15 (Prosecuzione attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: "per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2006". .................. Art. 19 (Semplificazione e qualità normativa, nonché strumenti di monitoraggio e valutazione) I componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione", durano in carica tre anni. Due di detti componenti sono nominati sentito il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello svolgimento delle proprie competenze in materia normativa la Commissione si avvale del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato di sessanta giorni, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema informativo messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15 febbraio 2006. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6duodecies, dopo le parole "da un numero massimo di", la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta"; e dopo le parole "dirigenti delle amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti "esperti nelle materie economiche e statistiche"; b) al comma 6terdecies, dopo le parole "e il funzionamento."è aggiunto il seguente periodo: "Le professionalità amministrative della segreteria tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di trenta unità. A tal fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie". Del supporto tecnico fornito dalla Commissione per la semplificazione e la qualità delle regolazione si avvale un apposito comitato interministeriale di indirizzo (di seguito denominato Comitato), cui è attribuita l'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di Autorità regionali e locali, nonché di associazioni di categoria. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato: a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione; b) può richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al comma 5, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione; d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto, il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove necessario, interventi correttivi; e) individua forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, dandone comunicazione al Comitato. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le Regioni possono imporre in ciascun settore di attività. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui al comma 1. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 ci si può avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tal caso non va acquisito il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è incrementata di una unità da destinare alla relativa Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della spesa mediante la contestuale riduzione di una unità nella dotazione organica dei consiglieri di Stato, ed è altresì costituita presso la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di quindici unità, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste in posizione di comando. Per la definizione delle linee guida di cui al comma 2, nonché per lo svolgimento delle ulteriori attività di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del programma di Governo in relazione ai provvedimenti emanati, degli effetti di questi ultimi e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'attuazione del programma di governo, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di dieci componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Comitato tecnico è assistito da una segreteria tecnica. La nomina dei componenti del Comitato tecnico di cui al comma 10 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'attuazione dei commi 10 e 11 è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2006, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. .................. Art. 23 (Consiglio universitario nazionale) 1. In attesa dell'approvazione del provvedimento di riordino, il Consiglio universitario nazionale (CUN) già prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 aprile 2006. .................. .................. Art. 28 ( Disposizioni in materia di catasto ) 1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno. .................. Art. 32 ( Trasformazione e soppressione di enti pubblici ) 1. All'articolo 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, primo periodo le parole " 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2006". .................. Art. 36 Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68-70) 1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione, appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy , di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006 al fine di favorirne l'immediata operatività.
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2 Gennaio 2006
Milleproroghe 2005: testo approvato non ufficiale
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