Tar Lazio: la società che gestisce il patrimonio deve essere partecipata prevalentemente dall'ente Procedure aperte per la selezione del socio di minoranza Affidamento diretto di servizi di valorizzazione di beni culturali e di attività complementari (es. bookshop) a società partecipate in misura prevalente dall'ente locale. Qualificazione di tali servìzi come privi di rilevanza economica. Sono questi gli elementi-chiave di un'importante sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sez. III. n. 11741 del 17 novembre 2005), intervenuta sul tema delle forme di gestione dei beni culturali previste dall'art. 115 del decreto legislativo n. 422004, con riferimento al caso di una società partecipata da un comune cui sono stati affidate attività di valorizzazione del sistema museale e una serie di servizi aggiuntivi (es. bookshop ecc). Tale dato normativo stabilisce infatti che gli enti locali possono gestire i particolari beni in forma indiretta mediante affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono. La sentenza del Tar laziale fa rilevare come la disposizione contenga una clausola aperta circa la tipologia organizzativa utilizzabile, ponendo l'unica condizione della partecipazione in misura prevalente da parte dell'amministrazione cui i beni appartengono. Pertanto, nel menzionare le società o gli altri soggetti essa non impone la selezione del socio di minoranza mediante procedure a evidenza pubblica, considerando invece quale criterio rilevante quello della pertinenza dei beni e quello della partecipazione prevalente da parte dell'amministrazioni interessate, garantendo in tal modo il controllo sull'uso del bene connotato da una certa rilevanza culturale e artistica. Inoltre viene a essere evidenziato come la circostanza che la disposizione non impone l'osservanza di procedure di evidenza pubblica con riferimento alle modalità di gestione indicate implichi la precisa volontà del legislatore di consentire un affidamento diretto a una società mista in cui il socio di minoranza non viene scelto mediante procedure predeterminate. Nell'ambito del codice dei beni culturali viene infatti ad essere previsto (sempre nell'art. 115) che, ove l'amministrazione ritenga più conveniente far ricorso alla concessione a terzi, questi debbano essere scelti secondo procedure a evidenza pubblica, mentre nulla si specifica circa la necessità di applicare procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio di minoranza nel caso di affidamento diretto a favore di altri organismi: il legislatore si è quindi posto il problema del rispetto delle procedure a evidenza pubblica e la prescrizione è stata fatta soltanto per il caso dell'affidamento con concessione. Peraltro risulta evidente come la previsione del dlgs n. 422004 costituisca di per sé disciplina specifica, non integrabile con quanto delineato dal dlgs n. 2672000 in materia di servizi pubblici locali. A "rafforzamento di tale prospettiva la sentenza del Tar Lazio precisa come il codice dei beni culturali abbia assegnato alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 6 e alle attività connesse di cui all'articolo 117 (servizi aggiuntivi compatibili con il fine pubblico) una valenza essenzialmente pubblica, più che economica e concorrenziale, tali da risultare compatibili con l'affidamento diretto, in quanto volti a realizzare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale.