Bloccata la legge regionale della Sicilia sugli appalti per violazione delle norme comunitarie e nazionali sugli incarichi professionali. Lo stop alla legge approvata il 10 novembre 2005, sollecitato anche dall'Oice (associazione delle società di ingegneria e architettura), è stato disposto dal commissario governativo, Carlo Fanara, per una disposizione sul calcolo dell'importo stimato degli appalti di progettazione e di direzione dei lavori, non ritenuta conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e tale da violare la normativa comunitaria e nazionale. La norma censurata stabilisce che siano esclusi dal conteggio dell'importo stimato delle gare di progettazione e di direzione dei lavori gli onorari relativi a ogni altro tipo di incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri, ancorché affidato allo stesso progettista e direttore dei lavori'. L'esclusione, determinando una riduzione dell'importo a base di gara, avrebbe comportato una possibile elusione sia delle direttive comunitarie 9250 e 200418 sugli appalti pubblici di servizi (oltre i 237.000 euro) sia di quella nazionale in materia di procedure di affidamento di incarichi professionali (di importo compresi fra 100 mila e 237 mila euro). Il risultato sarebbe stato infatti quello di agevolare l'affidamento senza gara di queste consulenze. Quello delle consulenze e degli incarichi per la sicurezza nei cantieri è l'unico punto di presunta illegittimità sollevato dal commissario; reggono quindi, ma non possono entrare in vigore, tutte le altre disposizioni, fra cui quella che prevede le stazioni uniche appaltanti e il sorteggio. Adesso, sul ricorso del commissario governativo, dovrà pronunciarsi la corte costituzionale con apposita ordinanza
Sicilia, blocco della legge sugli appalti
Il commissario governativo Carlo Fanara ha bloccato la legge regionale della Sicilia sugli appalti per violazione delle norme comunitarie e nazionali sugli incarichi professionali. La legge, approvata il 10 novembre 2005, stabiliva che gli onorari relativi a ogni altro tipo di incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri fossero esclusi dal conteggio dell'importo stimato delle gare di progettazione e di direzione dei lavori. Ciò avrebbe comportato una possibile elusione delle direttive comunitarie e nazionale in materia di appalti pubblici e procedure di affidamento di incarichi professionali.
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